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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti. La proprietaria di un edificio, comprensivo di portico e area cortilizia, ha chiesto di accertare l’inesistenza di varie servitù di passaggio che gli altri confinanti assumevano di esercitare sul suo fondo; ha inoltre domandato la costituzione di servitù coattive per la posa di condotte e servizi tecnologici a carico di fondi vicini, la cessazione delle turbative, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. I vicini hanno resistito chiedendo, a loro volta, l’accertamento dell’usucapione di servitù di passaggio pedonale e carrabile, ovvero la costituzione delle servitù per titolo o in via coattiva, oltre al rigetto delle pretese avversarie. In primo grado il tribunale ha accolto in parte le domande di entrambe le parti: ha costituito servitù coattive per alcuni servizi, ha respinto la negatoria servitutis e ha dichiarato l’usucapione di alcune servitù di passaggio; la corte d’appello ha riformato solo in parte la decisione. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato, tra l’altro, omessa pronuncia sulle spese e sul risarcimento, erroneo riconoscimento dell’usucapione di servitù carrabili e pedonali per difetto di apparenza delle opere, nonché preclusioni processuali mal applicate; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale censurando la dichiarata proponibilità dell’azione petitoria nonostante il precedente giudizio possessorio e, in particolare, la ritenuta tardività della domanda di accertamento della servitù costituita per contratto.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; ha respinto il primo, il quarto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze su omessa pronuncia in tema di spese e di risarcimento, ha ravvisato l’errore della corte territoriale nel dichiarare l’usucapione di servitù di passaggio carrabile e pedonale senza verificare l’apparenza delle opere per i tratti interessati, e ha affermato che non era precluso dedurre, anche in appello, il diverso titolo contrattuale della servitù quale diritto autodeterminato. Ha invece escluso la fondatezza delle censure sulla necessità di una pronuncia separata quando la motivazione supplisca al dispositivo, sulla proponibilità dell’azione petitoria dopo la cessazione del possesso leso, e sulla tardiva deduzione delle specifiche condotte lesive. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi accolti solo parzialmente, con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è accolta quando il giudice non si pronunci su una domanda o un motivo di appello ritualmente devoluto; non ricorre invece quando il provvedimento, letto nel suo complesso, consente di ricostruire la statuizione o quando la questione è definita in rito

  • art. 132 c.p.c.

    la portata precettiva della sentenza va individuata integrando dispositivo e motivazione; la mancanza materiale nel dispositivo può essere emendata con la correzione di errore materiale se non vi è contrasto sostanziale

  • art. 287 c.p.c.

    è il rimedio esperibile per correggere una mera difformità materiale tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto decisorio

  • art. 91 c.p.c.

    le spese devono essere regolate in coerenza con l’esito finale della lite; l’omessa decisione su un motivo che investe la liquidazione delle spese integra vizio di omissione di pronuncia

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è censurabile se non adeguatamente giustificata o se non è esaminato il motivo di appello che la contesta

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    sono stati invocati per violazione di legge, nullità della sentenza/processo e omesso esame di fatti decisivi; il n. 5 riguarda solo fatti storici, non questioni o argomentazioni

  • art. 1061 c.c.

    la servitù apparente può acquistarsi per usucapione solo se esistono opere visibili e permanenti destinate all’esercizio del peso

  • art. 1158 c.c.

    l’usucapione della servitù richiede il possesso continuato per il tempo di legge, ma per le servitù apparenti occorre anche il requisito dell’apparenza

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell’esistenza dei presupposti dell’usucapione e dell’apparenza delle opere grava su chi invoca il diritto

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice valuta le prove secondo le risultanze di causa, ma la decisione deve comunque confrontarsi con i presupposti giuridici della domanda

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove non può elidere l’accertamento dei requisiti legali della servitù usucapita

  • art. 324 c.p.c.

    è richiamato in tema di giudicato interno e devoluzione delle questioni in appello

  • art. 329 c.p.c.

    l’acquiescenza e i limiti dell’impugnazione non precludono la valutazione di titoli diversi quando si controverte su diritti autodeterminati

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve devolvere specifiche censure, ma la diversa deduzione del titolo di una servitù non integra domanda nuova quando il diritto è il medesimo

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno opera sulle domande e questioni effettivamente decise o devolute, non sul diverso titolo giuridico di un diritto autodeterminato

  • art. 705 c.p.c.

    il divieto di proporre il giudizio petitorio pende il possessorio viene meno se il possessore è stato spontaneamente reintegrato e la materia del contendere nel possessorio è cessata

  • art. 1058 c.c.

    richiamato in relazione alla costituzione della servitù di passaggio e alla deduzione del titolo contrattuale

  • art. 1062 c.c.

    richiamato nel contesto della servitù e dei titoli di costituzione

  • art. 113 c.p.c.

    la decisione va pronunciata secondo diritto e nel rispetto delle regole processuali di devoluzione e decisione

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessaria specificità della domanda introduttiva

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in relazione alle allegazioni e alla loro eventuale carenza o nullità

  • art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.

    scaduto il termine, non è più ammissibile ampliare o precisare liberamente la domanda oltre i limiti consentiti

  • art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.

    sono consentite solo repliche e difese conseguenti alle domande ed eccezioni avversarie, non nuove allegazioni fattuali tardive

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per le preclusioni assertive nella fase di trattazione

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato in tema di conclusioni e mutamento della prospettazione giuridica di un diritto assoluto

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono proponibili domande nuove, ma la diversa qualificazione del titolo di un diritto autodeterminato non costituisce domanda nuova

  • art. 908 c.c.

    richiamato nel motivo sul risarcimento del danno per violazioni del fondo e delle distanze/rapporti di vicinato

  • art. 913 c.c.

    richiamato nel motivo sul risarcimento del danno in materia di rapporti di vicinato e deflusso delle acque

  • art. 1126 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno da opere e rapporti di vicinato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito o da lesione del diritto di proprietà

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri generali

  • art. 1158 c.c.

    nel contesto della servitù apparente usucapita, il possesso utile deve riferirsi al contenuto specifico del diritto vantato

  • art. 1061 c.c.

    la servitù non apparente non può essere usucapita; per la servitù apparente occorrono opere visibili e permanenti funzionalmente destinate al transito

Massime di principio

  • La mancata corrispondenza materiale tra motivazione e dispositivo non integra necessariamente omessa pronuncia: se la volontà decisoria è ricostruibile dal testo complessivo, la correzione dell’errore materiale è il rimedio appropriato.
  • L’omessa decisione su un motivo di appello che investe spese o capi autonomi della sentenza integra vizio di omissione di pronuncia e comporta cassazione con rinvio.
  • Per l’usucapione di una servitù apparente non basta provare l’esercizio protratto del passaggio: occorre accertare anche l’esistenza di opere visibili e permanenti specificamente destinate all’esercizio del peso, distinguendo il contenuto della servitù pedonale da quello della servitù carrabile.
  • La prova del solo passaggio pedonale non consente di desumere automaticamente l’esistenza del passaggio carrabile, che richiede un diverso e più ampio accertamento in fatto circa la funzionale destinazione del tracciato anche al transito veicolare.
  • Nei diritti reali autodeterminati, come le servitù prediali, il diritto si identifica per il suo contenuto e non per il titolo: il mutamento del titolo dedotto a fondamento della domanda non configura, di regola, domanda nuova né è impedito dalle preclusioni sull’emendatio della causa petendi.
  • Il divieto di proporre il giudizio petitorio pendente il possessorio viene meno quando il possessore sia stato spontaneamente reintegrato e la controversia possessoria sia sostanzialmente cessata.
  • La tardiva specificazione, oltre i limiti di cui all’art. 183 c.p.c., di condotte lesive non già tempestivamente allegate non è consentita come mera precisazione della domanda, se introduce fatti nuovi non ancora nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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