Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, in sede di vendita forzata, di un immobile risultato poi difforme rispetto alla descrizione contenuta negli atti della procedura. L'aggiudicataria, dopo l'immissione nel possesso e accertate le gravi difformità, aveva agito in via ordinaria chiedendo la nullità o, in subordine, l'annullamento del decreto di trasferimento, con restituzione del prezzo e dell'imposta di registro. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la pretesa dovesse essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che, quindi, la domanda ordinaria fosse inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1422 e 1429 c.c. in relazione all'art. 617 c.p.c., sostenendo che, all'epoca dei fatti, il quadro giurisprudenziale non era ancora stabilizzato e che la giurisprudenza ammette, in casi eccezionali di incolpevole mancata tempestiva attivazione del rimedio endoprocessuale, la rimessione in termini o l'esercizio dell'azione autonoma. Ha quindi censurato la Corte territoriale per non avere valorizzato tale situazione di incertezza e per non avere ritenuto tempestivo/legittimo il rimedio scelto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, al momento dell'introduzione del giudizio, vi fosse un quadro normativo e giurisprudenziale incerto tale da giustificare l'azione ordinaria anziché l'opposizione agli atti esecutivi. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui il vizio denunciato dall'aggiudicataria doveva essere fatto valere con il rimedio endoesecutivo di cui all'art. 617 c.p.c. e che, nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti dell'errore scusabile o della rimessione in termini, perché la difformità del bene era stata percepita subito dopo l'immissione nel possesso e vi era stato tempo per proporre tempestiva opposizione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la deduzione in cassazione di violazione di legge e vizi motivazionali, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute infondate.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di nullità; la Corte non accoglie la tesi, ritenendo comunque necessario il rimedio endoesecutivo nei casi di aliud pro alio nell'esecuzione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'annullabilità; la Corte non ravvisa i presupposti per l'azione ordinaria.
è il rimedio da esperire per contestare gli atti esecutivi e, nel caso dell'aliud pro alio dell'aggiudicatario, va proposto nel termine perentorio; la sua mancata attivazione tempestiva rende inammissibile l'azione ordinaria salvo casi eccezionali di rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'aggiudicatario che intenda far valere la radicale difformità del bene rispetto a quanto rappresentato negli atti della vendita forzata deve normalmente utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio previsto dall'ordinamento.
- L'azione ordinaria di nullità o annullamento del decreto di trasferimento non è ammissibile quando il vizio dedotto attiene a un rimedio endoprocessuale tipico del processo esecutivo, salvo ipotesi eccezionali in cui l'interessato sia stato incolpevolmente impossibilitato a proporre tempestivamente l'opposizione.
- La rimessione in termini presuppone un effettivo errore scusabile o una impossibilità non imputabile di attivare tempestivamente il rimedio; non basta allegare in astratto un preteso stato di incertezza giurisprudenziale se, in concreto, la difformità era già percepibile e il termine per l'opposizione era ancora utilizzabile.
- Nei giudizi relativi a vicende esecutive, la tutela dell'aggiudicatario deve coordinarsi con la struttura e la scansione dei rimedi del processo esecutivo, senza consentire elusioni dei termini propri delle opposizioni mediante azioni autonome successive.
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