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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Un condòmino, che aveva posseduto un appartamento e una cantinola nello stabile, agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti ai beni restituiti dopo aver dovuto lasciare gli immobili per consentire l’esecuzione di lavori straordinari deliberati dal condominio e affidati in appalto a una società. Il tribunale aveva inizialmente escluso la legittimazione passiva del condominio e condannato l’appaltatrice; in appello, la decisione veniva riformata: veniva esclusa la responsabilità dell’appaltatrice e affermata quella del condominio per i danni al giardino pertinenziale, ritenuti conseguenza inevitabile dell’esecuzione delle opere deliberate. Il condominio ricorreva per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione delle norme sull’appalto e dell’art. 2043 c.c., sostenendo che i danni derivassero dalla cattiva esecuzione dell’appalto e dovessero imputarsi all’appaltatrice; erronea qualificazione del pregiudizio come danno collaterale; errata lettura del contratto, del capitolato e delle risultanze probatorie; assenza di riserve al momento della riconsegna degli immobili e partecipazione del danneggiato alle delibere, con asserita assunzione del rischio. Contestava inoltre la legittimazione del danneggiato ad agire contro il condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condominio. Ha ritenuto infondati i motivi perché in larga parte miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che, in tema di danni derivanti da lavori su parti comuni, il condomino danneggiato può agire nei confronti del condominio, quale ente di gestione privo di personalità distinta, e che la custodia dei beni comuni non è imputabile né al singolo condomino né all’amministratore in quanto tale. La Corte ha escluso vizi motivazionali rilevanti e ha giudicato plausibile l’interpretazione del contratto accolta dalla corte d’appello. Il condominio è stato condannato a rifondere le spese di cassazione sia al condòmino resistente sia alla società appaltatrice controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può riguardare violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, ma non può trasformarsi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità dell'appaltatore, ma la censura è stata ritenuta infondata perché basata su una ricostruzione fattuale non accolta dai giudici di merito.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dell'appaltatore; la Corte non ha accolto tale tesi alla luce dell'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 2043 c.c.

    Il ricorrente invocava la responsabilità aquiliana dell'appaltatrice; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la domanda andasse ricondotta alla responsabilità del condominio per i danni derivanti dai lavori sulle parti comuni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    I richiami alle regole di valutazione delle prove non consentono di sindacare in cassazione il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, salvo i limiti del vizio motivazionale rilevante.

  • artt. 2, 8 e 13 contratto di appalto

    La Corte d'appello aveva interpretato il contratto nel senso che l'appaltatrice non fosse tenuta al ripristino dei giardini; tale interpretazione è stata ritenuta plausibile e non censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di appalto, ma senza esito favorevole, perché la controversia ruotava sull'accertamento di fatto circa la causa dei danni.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione e accettazione dell'opera, ma la Corte ha escluso che la mancata riserva al momento della riconsegna incidesse, nel caso concreto, sulla responsabilità del condominio.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per valorizzare la partecipazione alle deliberazioni assembleari, ma la Corte non ha attribuito a ciò effetti esimenti della pretesa risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la censura che mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge, se non si traduce in un effettivo errore di diritto o in un omesso esame di un fatto decisivo.
  • L’interpretazione del contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • In materia di lavori su beni comuni condominiali, il condominio, quale ente di gestione, può essere legittimato passivamente nelle azioni risarcitorie per danni derivanti dall’esecuzione delle opere deliberate; il singolo condomino danneggiato è equiparabile al terzo rispetto alla custodia dei beni comuni.
  • La responsabilità per danni conseguenti a lavori condominiali va distinta dalla responsabilità dell’appaltatore per cattiva esecuzione: occorre verificare in concreto se il pregiudizio derivi da un inadempimento dell’appaltatore oppure sia conseguenza inevitabile dell’opera deliberata e della gestione condominiale.
  • La mancata formulazione di riserve al momento della riconsegna o la partecipazione del proprietario alle deliberazioni assembleari non escludono automaticamente la responsabilità risarcitoria, se il danno risulta causalmente collegato ai lavori sulle parti comuni.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniAppaltoResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiCondominioContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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