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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

Una società era stata ingiunta al pagamento di compensi professionali per un incarico affidato a tre professionisti. La società oppose il decreto, chiamando in causa l'amministratrice unica dell'epoca e un socio, sostenendo che il debito non risultava dalle scritture contabili utilizzate nella cessione delle quote. Il tribunale rigettò l'opposizione e accertò anche l'obbligo dei chiamati di tenere indenne la società. In appello i chiamati in causa dedussero che il credito professionale fosse estinto per prescrizione presuntiva triennale. La corte d'appello respinse l'impugnazione ritenendo che l'incarico professionale fosse unico e comprensivo di più attività tra loro funzionalmente collegate, e che il termine decorresse dall'ultima prestazione utile, coincidente con il deposito dell'istanza edilizia nel novembre 1996. In cassazione i ricorrenti lamentavano violazione degli artt. 2956, 2957 e 2958 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla conclusione della sola prestazione di progettazione, da essi considerata autonoma rispetto alle ulteriori attività di assistenza per concessione edilizia e finanziamento agevolato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in presenza di più prestazioni professionali, il discrimine ai fini della prescrizione presuntiva è l'unicità o pluralità dell'incarico conferito. Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'incarico era unico e teleologicamente finalizzato alla realizzazione dell'opera, comprendendo progettazione, pratiche edilizie e pratiche per il finanziamento agevolato. Poiché l'ultima prestazione si era completata il 15 novembre 1996 e il decreto ingiuntivo era stato notificato nel maggio 1999, la prescrizione presuntiva triennale non era maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    Per i compensi dovuti ai professionisti la prescrizione presuntiva decorre dalla conclusione dell'incarico; quando l'incarico è unico e comprende più attività funzionalmente collegate, il termine non decorre dalla singola prestazione isolata ma dall'ultima attività che completa l'incarico.

  • art. 2957 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla prescrizione presuntiva, senza autonoma elaborazione specifica nel decisum.

  • art. 2958 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla prescrizione presuntiva, senza autonoma elaborazione specifica nel decisum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata nel dispositivo per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione presuntiva del compenso professionale, il termine decorre dalla cessazione dell'incarico effettivamente conferito, non dalla conclusione di singole attività isolate se queste costituiscono segmenti di un unico mandato o di un unico incarico professionale.
  • Quando le prestazioni professionali sono plurime ma teleologicamente coordinate a un risultato unitario, la qualificazione dell'incarico come unico o plurimo è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La censura che si limiti a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una ricostruzione alternativa dell'assetto contrattuale non integra violazione di legge, ma mira impropriamente a un riesame del merito.
  • Ai fini dell'art. 2956 c.c., nel rapporto professionale rileva il completamento dell'ultima prestazione necessaria a esaurire l'incarico, ove il rapporto sia unitario e comprenda adempimenti accessori o strumentali al medesimo scopo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMandatoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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