Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione di un compendio originariamente in capo a un comune dante causa. Alcuni condividenti hanno agito per ottenere: 1) una servit f9 di passaggio pedonale e carrabile a carico di un cortile, sostenendo che la divisione avesse reso i loro fondi interclusi; 2) in subordine, una servit f9 coattiva ex art. 1051 c.c.; 3) un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia; 4) una servit f9 coattiva di acquedotto e scarico; nonch e9 la rimozione di tubazioni che attraversavano fondi altrui. Il tribunale aveva accolto in larga parte le domande, e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 1054 c.c. perch e9 la divisione del 1998 avrebbe creato l'interclusione, e ritenendo non prescritto il diritto perch e9 interrotto da una missiva del 2006. La ricorrente ha impugnato la decisione con nove motivi, contestando in particolare: la tardivit e0 della propria costituzione in primo grado; l'erronea applicazione dell'art. 1054 c.c. sulla servit f9 di passaggio, perch e9 il passaggio pedonale e quello carrabile sono servit f9 distinte, perch e9 una servit f9 carrabile era gi e0 stata costituita consensualmente e perch e9 non vi era una vera interclusione; l'erronea interruzione della prescrizione; l'imposizione del passaggio su porzione esente; la mancata considerazione di cessioni di porzioni di fondo che avrebbero escluso l'interclusione; l'illegittima costituzione della servit f9 di acquedotto su un cortile senza verificare i presupposti e l'esenzione prevista dalla legge; l'erronea dichiarazione di insussistenza di un diritto di posa delle tubazioni senza considerare una domanda o eccezione riconvenzionale; la costituzione di una servit f9 ex art. 1051 c.c. in assenza di interclusione; e le spese di lite e la responsabilit e0 aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla costituzione tardiva, ma ha accolto il terzo motivo perch e9 la corte territoriale aveva erroneamente trattato come unitario il diritto di passaggio pedonale e carrabile e aveva applicato l'art. 1054 c.c. nonostante fosse gi e0 stata pattuita una servit f9 di passaggio, mancando cos ec il presupposto della chiusura del fondo per effetto della divisione. Ha accolto anche il sesto motivo, rilevando che la servit f9 di acquedotto non poteva essere costituita sul cortile senza verificare l'operativit e0 dell'esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie e senza considerare correttamente il rapporto tra costruzione di un nuovo acquedotto e uso di condotte preesistenti. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata e8 stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il settimo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, perch e9 riesamini la domanda di servit f9 di passaggio e quella di acquedotto, oltre a provvedere sulle spese e sulla responsabilit e0 aggravata. La ratio dell'annullamento sta nell'erronea applicazione dell'art. 1054 c.c. per avere considerato unitaria e ancora attuale un'interclusione gi e0 superata da servit f9 consensuali, e nell'omesso corretto scrutinio dei presupposti legali della servit f9 di acquedotto su cortile.
Norme richiamate
Il differimento della prima udienza e le connesse decadenze per la costituzione del convenuto si spostano solo nelle ipotesi di rinvio discrezionale del giudice previste dal quinto comma; non quando il rinvio dipende da impedimento del giudice o da ragioni d'ufficio ex comma quarto.
Richiamato nel motivo sulla tardivit e0 della costituzione, ma la Corte ritiene infondata la censura.
La servit f9 coattiva di passaggio tra condividenti richiede che il fondo sia rimasto intercluso per effetto della divisione; non pu f2 essere usata quando la situazione di interclusione sia gi e0 stata eliminata da servit f9 consensuali distinte e autonome.
Richiamato per la censura sulla prescrizione del diritto di passaggio.
Indicato come possibile disciplina alternativa per il passaggio quando non ricorrano i presupposti dell'art. 1054 c.c.; la Corte di rinvio dovr e0 riesaminare la domanda subordinata.
Richiamato come possibile base per la nuova imposizione di una servit f9 in presenza delle sue condizioni.
Per la servit f9 coattiva di acquedotto occorre verificare i presupposti legali; il diritto non pu f2 essere affermato automaticamente in presenza di condotte preesistenti.
Il titolare del fondo dominante deve, in linea di principio, costruire un proprio acquedotto, potendo usare quello preesistente solo se il proprietario del fondo servente consente.
Il passaggio dell'acquedotto deve essere il pi f9 conveniente e il meno pregiudizievole per il fondo servente.
La regolazione delle spese va riesaminata dal giudice di rinvio in base all'esito finale.
La domanda di responsabilit e0 aggravata resta devoluta al giudice del rinvio.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure di legittimit e0 sono state esaminate sotto i profili di violazione di legge, nullit e0 e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato indirettamente quanto alle decadenze del convenuto connesse ai termini di costituzione.
Massime di principio
- Quando il rinvio della prima udienza dipende da impedimento del giudice o da ragioni d'ufficio ex art. 168 bis, comma quarto, c.p.c., i termini di costituzione del convenuto restano ancorati all'udienza indicata in citazione; lo slittamento delle decadenze opera solo nelle ipotesi di rinvio discrezionale previste dal comma quinto.
- La servit f9 coattiva di passaggio tra condividenti ex art. 1054 c.c. presuppone che la divisione abbia effettivamente creato un'interclusione del fondo; se le parti hanno gi e0 costituito servit f9 consensuali idonee a superare l'interclusione, non pu f2 essere imposto un ulteriore asservimento gratuito per lo stesso uso.
- Passaggio pedonale e passaggio carrabile sono servit f9 distinte e autonome: l'inadeguatezza del solo transito carrabile non consente, di per s e9, di ritenere insufficiente anche il passaggio pedonale se questo e8 gi e0 garantito.
- Nel giudizio di negatoria servitutis, la mera allegazione dell'interclusione del fondo non basta a far sorgere una servit f9: per opporsi validamente alla domanda di rimozione occorre una domanda riconvenzionale espressa di costituzione della servit f9 coattiva.
- La costituzione di una servit f9 coattiva di acquedotto su cortile richiede una rigorosa verifica dei presupposti di legge, compresa l'eventuale esenzione dei cortili e la valutazione del tracciato meno pregiudizievole per il fondo servente; non e8 sufficiente preferire il percorso che sfrutta condotte gi e0 esistenti se la norma impone, in via generale, la realizzazione di un proprio acquedotto.
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