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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione di un compendio originariamente in capo a un comune dante causa. Alcuni condividenti hanno agito per ottenere: 1) una servitf9 di passaggio pedonale e carrabile a carico di un cortile, sostenendo che la divisione avesse reso i loro fondi interclusi; 2) in subordine, una servitf9 coattiva ex art. 1051 c.c.; 3) un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia; 4) una servitf9 coattiva di acquedotto e scarico; nonche9 la rimozione di tubazioni che attraversavano fondi altrui. Il tribunale aveva accolto in larga parte le domande, e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 1054 c.c. perche9 la divisione del 1998 avrebbe creato l'interclusione, e ritenendo non prescritto il diritto perche9 interrotto da una missiva del 2006. La ricorrente ha impugnato la decisione con nove motivi, contestando in particolare: la tardivite0 della propria costituzione in primo grado; l'erronea applicazione dell'art. 1054 c.c. sulla servitf9 di passaggio, perche9 il passaggio pedonale e quello carrabile sono servitf9 distinte, perche9 una servitf9 carrabile era gie0 stata costituita consensualmente e perche9 non vi era una vera interclusione; l'erronea interruzione della prescrizione; l'imposizione del passaggio su porzione esente; la mancata considerazione di cessioni di porzioni di fondo che avrebbero escluso l'interclusione; l'illegittima costituzione della servitf9 di acquedotto su un cortile senza verificare i presupposti e l'esenzione prevista dalla legge; l'erronea dichiarazione di insussistenza di un diritto di posa delle tubazioni senza considerare una domanda o eccezione riconvenzionale; la costituzione di una servitf9 ex art. 1051 c.c. in assenza di interclusione; e le spese di lite e la responsabilite0 aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla costituzione tardiva, ma ha accolto il terzo motivo perche9 la corte territoriale aveva erroneamente trattato come unitario il diritto di passaggio pedonale e carrabile e aveva applicato l'art. 1054 c.c. nonostante fosse gie0 stata pattuita una servitf9 di passaggio, mancando cosec il presupposto della chiusura del fondo per effetto della divisione. Ha accolto anche il sesto motivo, rilevando che la servitf9 di acquedotto non poteva essere costituita sul cortile senza verificare l'operativite0 dell'esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie e senza considerare correttamente il rapporto tra costruzione di un nuovo acquedotto e uso di condotte preesistenti. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata e8 stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il settimo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, perche9 riesamini la domanda di servitf9 di passaggio e quella di acquedotto, oltre a provvedere sulle spese e sulla responsabilite0 aggravata. La ratio dell'annullamento sta nell'erronea applicazione dell'art. 1054 c.c. per avere considerato unitaria e ancora attuale un'interclusione gie0 superata da servitf9 consensuali, e nell'omesso corretto scrutinio dei presupposti legali della servitf9 di acquedotto su cortile.

Norme richiamate

  • art. 168 bis c.p.c.

    Il differimento della prima udienza e le connesse decadenze per la costituzione del convenuto si spostano solo nelle ipotesi di rinvio discrezionale del giudice previste dal quinto comma; non quando il rinvio dipende da impedimento del giudice o da ragioni d'ufficio ex comma quarto.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardivite0 della costituzione, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 1054 c.c.

    La servitf9 coattiva di passaggio tra condividenti richiede che il fondo sia rimasto intercluso per effetto della divisione; non puf2 essere usata quando la situazione di interclusione sia gie0 stata eliminata da servitf9 consensuali distinte e autonome.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato per la censura sulla prescrizione del diritto di passaggio.

  • art. 1051 c.c.

    Indicato come possibile disciplina alternativa per il passaggio quando non ricorrano i presupposti dell'art. 1054 c.c.; la Corte di rinvio dovre0 riesaminare la domanda subordinata.

  • art. 1052 c.c.

    Richiamato come possibile base per la nuova imposizione di una servitf9 in presenza delle sue condizioni.

  • art. 1033 c.c.

    Per la servitf9 coattiva di acquedotto occorre verificare i presupposti legali; il diritto non puf2 essere affermato automaticamente in presenza di condotte preesistenti.

  • art. 1034 c.c.

    Il titolare del fondo dominante deve, in linea di principio, costruire un proprio acquedotto, potendo usare quello preesistente solo se il proprietario del fondo servente consente.

  • art. 1037 c.c.

    Il passaggio dell'acquedotto deve essere il pif9 conveniente e il meno pregiudizievole per il fondo servente.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese va riesaminata dal giudice di rinvio in base all'esito finale.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilite0 aggravata resta devoluta al giudice del rinvio.

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure di legittimite0 sono state esaminate sotto i profili di violazione di legge, nullite0 e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato indirettamente quanto alle decadenze del convenuto connesse ai termini di costituzione.

Massime di principio

  • Quando il rinvio della prima udienza dipende da impedimento del giudice o da ragioni d'ufficio ex art. 168 bis, comma quarto, c.p.c., i termini di costituzione del convenuto restano ancorati all'udienza indicata in citazione; lo slittamento delle decadenze opera solo nelle ipotesi di rinvio discrezionale previste dal comma quinto.
  • La servitf9 coattiva di passaggio tra condividenti ex art. 1054 c.c. presuppone che la divisione abbia effettivamente creato un'interclusione del fondo; se le parti hanno gie0 costituito servitf9 consensuali idonee a superare l'interclusione, non puf2 essere imposto un ulteriore asservimento gratuito per lo stesso uso.
  • Passaggio pedonale e passaggio carrabile sono servitf9 distinte e autonome: l'inadeguatezza del solo transito carrabile non consente, di per se9, di ritenere insufficiente anche il passaggio pedonale se questo e8 gie0 garantito.
  • Nel giudizio di negatoria servitutis, la mera allegazione dell'interclusione del fondo non basta a far sorgere una servitf9: per opporsi validamente alla domanda di rimozione occorre una domanda riconvenzionale espressa di costituzione della servitf9 coattiva.
  • La costituzione di una servitf9 coattiva di acquedotto su cortile richiede una rigorosa verifica dei presupposti di legge, compresa l'eventuale esenzione dei cortili e la valutazione del tracciato meno pregiudizievole per il fondo servente; non e8 sufficiente preferire il percorso che sfrutta condotte gie0 esistenti se la norma impone, in via generale, la realizzazione di un proprio acquedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitùProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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