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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29091/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2012, recuperando a tassazione maggiori redditi in conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili in capo a una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, della quale la contribuente deteneva una quota del 33,3%. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, nei gradi di merito, vizi propri dell’avviso, contestazioni sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, errata valutazione delle prove e insussistenza dei presupposti della presunzione. In cassazione ha proposto sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; omesso esame e difetto di motivazione sulla presunzione di distribuzione; violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione degli atti impositivi, assumendo di aver appreso dell’accertamento quando non era più socia; violazione delle regole sulle prove e omesso esame di fatti decisivi; errata applicazione della presunzione e della regola sull’onere della prova, lamentando una doppia presunzione; violazione dell’art. 5 TUIR e delle presunzioni semplici per mancato accertamento della ristretta base partecipativa e del vincolo di reciproco controllo tra soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza d’appello, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione sintetica ma comprensibile, idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza e perché diretti a una rivalutazione del merito, i motivi che denunciavano omissioni istruttorie e vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul contraddittorio, perché la ricorrente non aveva specificamente documentato la dedotta fuoriuscita dalla compagine sociale né il contenuto dell’atto notificato. Ha inoltre affermato che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non integra una doppia presunzione, poiché si fonda sulla ristrettezza della compagine e sulle sue implicazioni, non sull’accertamento induttivo a carico della società. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione, in modo da consentire il controllo logico della statuizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l’esposizione dei motivi della decisione; il vizio ricorre solo quando la motivazione è assente o meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la mancanza del minimo costituzionale di motivazione determina nullità.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    La ricorrente lo invocava in tema di contraddittorio e motivazione dell’atto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’atto impositivo motivato per relationem.

  • art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento induttivo; la Corte non esamina il merito della censura per inammissibilità.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente sul requisito di motivazione dell’avviso di accertamento.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base è ammessa e non viola il divieto di doppia presunzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova; la Corte osserva che la contribuente non ha assolto l’onere di allegare specificamente i fatti e i documenti posti a fondamento delle sue censure.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione alla prova e ai poteri istruttori dell’Ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per contestare la prova contraria alla presunzione; la Corte ribadisce che il socio può superare la presunzione solo con prova contraria specifica.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato per l’imputazione dei redditi ai soci; la Corte esclude l’inammissibilità del motivo per mancata specifica deduzione in fatto del presupposto di ristretta base.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile ove non siano specificamente indicati i fatti decisivi non esaminati, specie in ipotesi di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile, purché renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario, la censura per omesso esame di fatti decisivi o per violazione dell’art. 115 c.p.c. non può risolversi in una generica contestazione della valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare specificamente i fatti, i documenti e le deduzioni non esaminati, rispettando il principio di autosufficienza.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una puntuale individuazione dei fatti decisivi asseritamente trascurati in entrambi i gradi di merito.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa non integra una doppia presunzione vietata: essa si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale e sulle normali implicazioni di controllo reciproco, non sull’accertamento induttivo del reddito societario come premessa logica ulteriore.
  • Una volta divenuto definitivo l’accertamento dei maggiori utili in capo alla società, il socio non può più contestare il merito della pretesa fiscale, ma solo l’operatività della presunzione nei propri confronti, con prova contraria specifica e pertinente.
  • Per dedurre utilmente la violazione del contraddittorio o l’erronea motivazione dell’atto impositivo, occorre allegare e documentare in modo specifico i fatti costitutivi della censura, compreso il momento di uscita dalla compagine sociale e il contenuto dell’atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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