Cassazione Civile, Ordinanza n. 37393/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la variazione catastale presentata dalla società per un compendio immobiliare, in relazione all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della L. 208/2015. La CTR aveva annullato l'atto ritenendolo privo di adeguata motivazione, perché si limitava a indicare valore finale e rendita, con rinvio a precedenti atti di variazione di classamento, senza consentire di capire quali componenti impiantistiche fossero state escluse o reintrodotte rispetto a quelle scorporate dalla società. L'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i criteri di stima erano indicati nella relazione allegata all'avviso e già noti alla società per precedenti contenziosi definiti con giudicato; 2) violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000, 42 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che la CTR avrebbe ignorato la motivazione per relationem e la disciplina dell'obbligo motivazionale degli atti tributari; 3) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, dell'art. 5 r.d.l. 652/1939 e dell'art. 40 d.P.R. 1142/1949, assumendo che l'avviso fosse sostanzialmente conforme al dettato normativo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi: la CTR aveva censurato non la correttezza sostanziale della stima, ma la mancanza di una motivazione-discorso idonea a individuare gli elementi considerati o esclusi nel calcolo della rendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ragione della decisione impugnata, poiché la CTR non aveva contestato i criteri di stima ma l'insufficienza dell'indicazione delle componenti impiantistiche valutate. Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché si limitavano a richiamare norme e giurisprudenza sull'obbligo di motivazione degli atti tributari e sulla disciplina del classamento, senza attaccare specificamente il decisum della CTR, che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione dell'atto. La Corte ha ribadito che, in assenza di motivazione dell'avviso, non può procedersi a una verifica della correttezza sostanziale dell'accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché l'Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando si risolve in una citazione astratta di norme e precedenti, senza specifico aggancio alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato come norma sull'obbligo di motivazione, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito per difetto di specificità rispetto alla sentenza impugnata.
È la norma che impone la motivazione dell'atto tributario; la Corte ribadisce che la 'motivazione-discorso' va verificata ex ante e, se mancante, l'atto deve essere annullato senza esame del merito.
Norma richiamata nel motivo di ricorso sull'obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze di violazione di legge, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione dell'atto, ma non oggetto di accoglimento nel merito.
È il parametro normativo richiamato per la rettifica catastale del compendio immobiliare e per la questione dello scorporo delle componenti impiantistiche.
art. 5 r.d.l. 652/1939
Richiamato dalla ricorrente come norma di disciplina del classamento catastale.
art. 40 d.P.R. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente come disposizione in tema di classamento e rendita catastale.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
La Corte richiama la procedura DOCFA e la disciplina di riferimento per l'attribuzione della rendita catastale.
La Corte afferma che la validità dell'avviso va verificata sulla base della motivazione discorso contenuta nell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Citato dalla ricorrente per sostenere che alcuni profili erano già coperti da precedenti giudicati riguardanti gli stessi immobili.
Massime di principio
- In materia di atti tributari, la legittimità dell'atto va valutata anzitutto sul piano della motivazione esterna o "motivazione-discorso": se l'atto non espone in modo comprensibile gli elementi di fatto e di valutazione posti a base della pretesa, esso è annullabile senza che possa sopperirsi ex post con argomentazioni sulla correttezza sostanziale dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta richiamare norme o precedenti astratti se non si spiega perché la specifica motivazione del giudice di merito sarebbe erronea.
- Quando il giudice di merito annulla un avviso per difetto di motivazione, il ricorrente che voglia contestare la decisione deve attaccare proprio quel difetto e non limitarsi a sostenere che la stima era corretta nel merito.
- Nel classamento catastale, soprattutto in procedura DOCFA e in caso di rettifica basata su variazioni di elementi di fatto, la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere quali componenti siano state considerate, escluse o reintrodotte, così da permettere l'esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37360/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37361/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37364/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37370/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →