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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10352/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione medica post laurea a partire da anni accademici successivi al 1992 e avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, agirono contro varie amministrazioni statali chiedendo: a) il riconoscimento, per differenza, del più elevato trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, ritenuto applicabile per effetto del tardivo recepimento del diritto unionale; b) in ogni caso, l’indicizzazione della borsa e la sua rideterminazione triennale; c) il risarcimento di ulteriori danni, inclusi quelli connessi a benefici di carriera, contributivi e previdenziali. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello confermò, affermando che il maggior trattamento introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 vale solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006-2007. In cassazione i ricorrenti dedussero due motivi: la violazione di varie direttive europee, del Trattato CEE, della Costituzione, delle preleggi e di numerose disposizioni legislative interne, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel negare i maggiori importi, i benefici di carriera e contributivi, nonché l’adeguamento triennale e l’indicizzazione; inoltre lamentarono omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione stipendiale minima secondo il CCNL del SSN, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo il decisum della Corte d’appello conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che il trattamento economico previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo agli specializzandi iscritti dall’anno accademico 2006-2007; per gli iscritti in anni precedenti continua a operare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico. Ha inoltre escluso che la direttiva 93/16/CEE avesse introdotto un nuovo obbligo in ordine alla misura della borsa di studio, osservando che l’inadempimento statale era cessato con il d.lgs. n. 257 del 1991. Ha negato la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e quindi l’applicabilità dell’art. 36 Cost.; ha escluso altresì l’adeguamento triennale della borsa e la debenza di ulteriori danni non specificamente allegati e provati. Non ha disposto sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come fonte comunitaria sulla formazione specialistica e sulla remunerazione adeguata, ma ritenuta già attuata nell’ordinamento interno con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Considerata, insieme alle altre direttive richiamate, come base del sistema comunitario poi coordinato nella direttiva 93/16/CEE.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata come normativa comunitaria in tema di specializzandi, senza introdurre un diverso obbligo economico rispetto alla disciplina interna del 1991.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Qualificata come testo di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive, privo di innovazioni sulla misura della remunerazione; non ha imposto un nuovo parametro economico rispetto alla borsa di studio nazionale.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva ai fini dell’estensione del trattamento economico richiesto.

  • art. 5 Trattato CEE

    Invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.

  • art. 189 Trattato CEE

    Invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di conformazione dell’ordinamento interno al diritto unionale.

  • artt. 1, 10, 11, 12 preleggi

    Invocati dai ricorrenti in relazione al rapporto tra fonti interne e unionali.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Norma che prevedeva la borsa di studio degli specializzandi; la Corte l’ha ritenuta pienamente satisfattiva degli obblighi comunitari allora vigenti e non soggetta al preteso adeguamento triennale richiesto in giudizio.

  • art. 11 legge n. 370 del 1999

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • artt. 37-41 d.lgs. n. 368 del 1999

    Disciplinano il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il contratto di formazione specialistica; secondo la Corte si applicano solo dall’anno accademico 2006-2007.

  • art. 45 d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 1 legge n. 266 del 2005

    Ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006-2007.

  • art. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 22, legge n. 488 del 1999

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 36, legge n. 289 del 2002

    Richiamato nei motivi di ricorso e menzionato dalla Corte quale conferma della consolidazione della quota di finanziamento e dell’esclusione dell’adeguamento triennale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda relativa al miglioramento stipendiale tabellare minimo del CCNL del SSN.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ne ha escluso l’applicabilità, perché il rapporto degli specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato né parasubordinato.

  • art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato come disposizione che collega al nuovo regime anche uno status previdenziale, ritenuto non applicabile ai medici soggetti alla disciplina previgente.

  • art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in tema di adeguamento triennale.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per affermare che l’obbligazione può comprendere interessi legali e maggior danno se provati, senza incidere però sulla questione dell’indicizzazione pretesa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Base dell’inammissibilità del ricorso, poiché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il nuovo regime previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo agli iscritti dall’anno accademico indicato dal legislatore come decorrenza; per gli iscritti in epoca anteriore continua a operare integralmente la disciplina previgente.
  • La direttiva unionale in tema di formazione specialistica non può essere invocata per ottenere automaticamente la misura economica prevista da una normativa interna successiva, se la direttiva stessa non introduce un parametro dettagliato e innovativo sulla quantificazione della remunerazione.
  • La borsa di studio riconosciuta dal d.lgs. n. 257 del 1991 è considerata idonea ad assolvere gli obblighi comunitari allora vigenti; non è quindi configurabile, per gli specializzandi anteriori al nuovo regime, un diritto al differenziale retributivo fondato sul solo confronto con il trattamento del successivo contratto di formazione specialistica.
  • Il rapporto degli specializzandi anteriori al nuovo regime non è assimilabile a lavoro subordinato o parasubordinato e, perciò, non si applicano automaticamente i criteri dell’art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • L’adeguamento triennale della borsa di studio può essere escluso dal legislatore mediante una successiva disciplina di finanziamento e consolidamento delle risorse, senza che ciò integri di per sé un diritto al relativo adeguamento in capo agli specializzandi.
  • La domanda di ulteriori danni oltre alla remunerazione prevista richiede specifiche allegazioni e prova del pregiudizio effettivamente subito; in difetto, non può essere riconosciuto un risarcimento ulteriore in via generica.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre questioni già risolte in senso conforme da un orientamento consolidato della Corte di cassazione, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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