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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso di maggiori somme Irpef versate per l’anno d’imposta 2003, sostenendo di avere conosciuto l’indebito solo nel 2010 a seguito di accertamento con adesione e di avere quindi presentato l’istanza di rimborso nel 2011. L’istanza era stata respinta per silenzio-rigetto e i giudici di merito avevano sfavorevolmente deciso per il contribuente. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il secondo per violazione dell’art. 21, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 38, primo comma, d.P.R. 600/1973, assumendo che non potesse operare la decadenza dal rimborso quando la conoscenza dell’indebito fosse intervenuta solo dopo il decorso del termine di 48 mesi dal versamento e non vi fosse inerzia colpevole del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura era formulata secondo il previgente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre era applicabile il testo novellato, che consente il sindacato solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; inoltre la doglianza non si confrontava con tale standard. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello perché introduceva una domanda nuova: in primo grado era stato chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto e il rimborso delle imposte versate, mentre in appello era stata domandata la condanna al pagamento del "maggior danno subito". Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Avvocatura.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel testo novellato, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per anomalie motivazionali rilevanti come violazioni di legge costituzionalmente rilevanti.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del novellato art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., rendendo applicabile il nuovo testo ai provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 21, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere che il termine di decadenza per il rimborso non dovesse operare in assenza di inerzia colpevole.

  • art. 38, primo comma, d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata dal ricorrente a fondamento del diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate nei termini ivi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti del nuovo paradigma normativo: non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fonda sull'inammissibilità per introduzione in appello di una domanda nuova.
  • In materia processuale tributaria, la domanda proposta in appello deve restare nei limiti del petitum e della causa petendi introdotti in primo grado; la trasformazione della domanda in una pretesa diversa può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il giudice di merito abbia deciso su un vizio processuale autonomo e assorbente, la censura in cassazione che investa solo il profilo sostanziale non è idonea a scalfire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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