Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso dell'Ires versata per gli anni 2010-2014, sostenendo di avere appreso solo in seguito, grazie a una circolare dell'Agenzia, la cumulabilità tra gli incentivi del "II conto energia" e la detassazione ambientale prevista dalla l. n. 388/2000 per un impianto fotovoltaico. In particolare, per l'annualità 2010 la regolarizzazione delle imposte era avvenuta nel giugno 2012 e la contribuente riteneva quindi tempestiva l'istanza di rimborso proposta entro quattro anni. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo tempestiva la richiesta e respingendo il diniego dell'Amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che non si trattasse di dichiarazione emendabile e che, originariamente, la contribuente non avesse formulato una chiara opzione tra detassazione e credito; con il secondo ha denunciato nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., censurando la CTR per avere dichiarato assorbite, in ragione della sola tempestività dell'istanza, le ulteriori censure erariali sulla regolarità della domanda di rimborso, sulla prova dei versamenti e sulla perizia giurata degli investimenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato assorbite questioni autonome e decisive, così incorrendo in omissione di pronuncia. Ha richiamato il principio secondo cui l'autosufficienza del ricorso per cassazione non va intesa in senso eccessivamente formalistico, e ha ritenuto sufficientemente specificati gli atti e i passaggi processuali richiamati dall'Agenzia. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado per l'Umbria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto anche della completezza della domanda e della sua qualificazione come ordinaria istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 ovvero come domanda di riconoscimento di un beneficio fiscale cumulabile. Il testo fornito si interrompe dopo il rinvio, senza riportare integralmente la statuizione finale sulle spese.
Norme richiamate
norma invocata per dedurre la violazione di legge in relazione alla disciplina del rimborso e della detassazione ambientale.
norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato come base del termine e del regime delle istanze di rimborso delle imposte versate.
art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000
richiamato quale disciplina della detassazione ambientale c.d. Tremonti ambiente, nel testo applicabile ratione temporis.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
richiamato nel testo anteriore alla modifica del d.l. n. 193/2016, quale disciplina dell'emendabilità della dichiarazione.
richiamato per affermare il divieto di omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente introdotte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per ribadire che l'autosufficienza del ricorso non deve essere interpretata in modo eccessivamente formalistico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il requisito di autosufficienza del ricorso non può essere applicato in modo meramente formalistico: è sufficiente che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente individuati e che il loro contenuto rilevante sia riportato nel ricorso in modo puntuale.
- Quando il giudice di merito dichiara assorbite questioni che sono autonome e potenzialmente decisive, e tali questioni non risultano effettivamente superate dalla ratio decisa, si configura omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c.
- La questione della tempestività di una domanda non può assorbire automaticamente profili preliminari diversi, come la regolarità formale della domanda, la prova dei presupposti fattuali e la corretta qualificazione giuridica dell'istanza, se tali profili incidono autonomamente sulla decisione.
- In materia tributaria, la qualificazione dell'istanza come semplice domanda di rimborso o come richiesta di riconoscimento di un beneficio fiscale può essere decisiva ai fini del regime applicabile e deve essere valutata espressamente dal giudice del rinvio.
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