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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a un parco eolico sito in Deliceto, composto da sei aerogeneratori, censito in catasto con passaggio dalla categoria E/3 alla categoria D/1 a seguito di procedura DOCFA. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma in appello l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto la riforma della decisione. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, sostenendo che la notifica fosse inesistente o invalida perché effettuata presso il difensore che aveva già rinunciato al mandato, oltre che per difformità tra atto depositato e atto notificato e per mancato ordine di nominare un nuovo difensore; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, perché l'avviso di classamento non avrebbe indicato adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della rettifica di categoria e rendita; 3) violazione della disciplina catastale e nullità per motivazione assente o apparente, per avere la CTR determinato il valore di ciascun aerogeneratore in 480.000 euro per MW senza applicare un ulteriore abbattimento per la limitata vita utile dell'impianto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, in difetto di comunicazione della variazione del domicilio o della rinuncia del difensore, le notifiche continuano validamente a farsi nel domicilio originariamente eletto; inoltre, la mera mancanza di attestazione di conformità tra originale e copia notificata non comporta inammissibilità se non è dimostrata una concreta difformità idonea a pregiudicare il diritto di difesa, difformità che nel caso concreto non è risultata. Ha poi respinto il secondo motivo osservando che, nelle procedure DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando la rettifica riguarda una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi forniti dal contribuente; per gli immobili in categoria D ed E, la rendita è determinata con stima diretta, senza che sia necessario il sopralluogo, e l'ufficio può utilizzare gli elementi documentali già disponibili. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che i parchi eolici sono accatastabili nella categoria D/1 e che le pale eoliche concorrono alla stima, non essendo necessario un ulteriore deprezzamento per vetustà o vita utile se il valore è stato già attualizzato al biennio censuario di riferimento. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede ... sono efficaci ... dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione

    in difetto di formale comunicazione della variazione, gli atti del processo continuano a essere validamente notificati nel domicilio originariamente dichiarato, anche se il difensore abbia rinunciato al mandato.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sanzione di inammissibilità per difformità tra atto depositato e notificato opera solo se la difformità sia sostanziale e concretamente lesiva del diritto di difesa.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'obbligo di assegnare un termine per la nomina di un difensore riguarda la parte ab origine priva di assistenza tecnica, non chi resti contumace in appello dopo essersi avvalso di un difensore in primo grado.

  • art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale parametro di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 52, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato come disciplina sul valore e sulla motivazione in ambito fiscale/catastale.

  • art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231

    richiamato quale base per la classificazione dei fabbricati a destinazione speciale.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    La rendita catastale ... è determinata con stima diretta per ogni singola unità

    per gli immobili speciali o particolari la rendita si determina con stima diretta, non con classamento tariffario.

  • artt. 28, 29 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    [richiamati nel motivo e nel testo]

    confermano la stima diretta per gli immobili speciali e la necessità di utilizzare criteri tecnici/catastali propri della determinazione del reddito fondiario.

  • art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il reddito è determinato mediante stima diretta.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    disciplina la procedura partecipativa di dichiarazione e classamento catastale utilizzata nel caso di specie.

  • art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604

    la stima diretta per gli immobili speciali non presuppone necessariamente un sopralluogo.

  • d.m. 14 dicembre 1991

    i moltiplicatori previsti per i gruppi D ed E consentono di ricavare il saggio di capitalizzazione, che non è liberamente modificabile dall'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    [richiamato nel dispositivo]

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica degli atti continua validamente presso il domicilio eletto finché la variazione del domicilio o la rinuncia del difensore non sia stata formalmente portata a conoscenza della controparte; la sola rinuncia dell'avvocato non rende di per sé invalida la notifica successiva.
  • La difformità tra atto depositato e atto notificato determina inammissibilità solo se è sostanziale, cioè tale da impedire la comprensione del petitum e della causa petendi e da ledere concretamente il diritto di difesa; una divergenza meramente formale o non dimostrata non è sufficiente.
  • Nelle impugnazioni catastali fondate su procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi forniti dal contribuente; se invece vengono disattesi specifici elementi fattuali, occorre una motivazione più analitica.
  • Per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E, la rendita si determina con stima diretta; il sopralluogo non è un presupposto di legittimità dell'atto, potendo l'Ufficio utilizzare gli elementi documentali già disponibili purché idonei a una valutazione mirata.
  • I parchi eolici sono accatastabili nella categoria D/1 e le pale eoliche concorrono alla stima della rendita come componenti strutturali ed essenziali dell'impianto; il valore può essere attualizzato secondo i criteri catastali, senza che sia necessario un ulteriore abbattimento per vetustà o vita utile se tale componente risulti già considerata nella stima.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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