Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società di trasporto pubblico locale e la società partecipata che gestiva servizi connessi avevano chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per l’anno 2007, invocando la riduzione della base imponibile prevista dal c.d. cuneo fiscale introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997. L’Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che le imprese operassero in regime di concessione e a tariffa e, quindi, fossero escluse dal beneficio. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, nel caso concreto, la tariffa applicata non fosse remunerativa, perché i ricavi da utenza e i contributi pubblici non coprivano i costi di esercizio, incluso l’onere IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 107 TFUE, 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, 17 e 19 d.lgs. n. 422/1997 e della normativa regionale lombarda sul sistema tariffario, sostenendo che il beneficio non spettasse alle imprese operanti in concessione e a tariffa e che la CTR avesse erroneamente valorizzato il rapporto tra ricavi complessivi e costi di esercizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente orientamento e la decisione della Commissione europea in tema di cuneo fiscale, affermando che l’esclusione dal beneficio per le public utilities è coerente con la ratio della misura solo quando l’impresa operi in concessione e a tariffa remunerativa, cioè in modo tale che la tariffa sia capace di generare profitto e di includere già l’onere fiscale. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che i costi complessivi del servizio superavano i ricavi da biglietti e contributi pubblici, sicché mancava una tariffa remunerativa. Tale accertamento di merito è stato ritenuto insindacabile in cassazione e la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
richiamato dall’Agenzia per sostenere la questione dell’eventuale aiuto di Stato; la Corte lo menziona nel quadro della compatibilità eurounitaria della disciplina sul cuneo fiscale e della nozione di sovracompensazione.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997
norma modificata dalla legge finanziaria 2007 che ha introdotto la riduzione della base imponibile IRAP; la Corte la interpreta in coerenza con la ratio di evitare sovracompensazioni e con l’esclusione delle imprese che operano in concessione e a tariffa remunerativa.
art. 1, comma 266, l. n. 296 del 2006
disposizione che ha introdotto le deduzioni IRAP del c.d. cuneo fiscale; la Corte la legge come base del beneficio fiscale in discussione.
artt. 17 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997
richiamati nel motivo di ricorso come disciplina del trasporto pubblico locale e del relativo regime concessorio/tariffario.
artt. 5 e 6, Tab. A, n. 5, l.r. Lombardia n. 13 del 1995
richiamati dall’Agenzia nel quadro della disciplina tariffaria regionale applicabile al servizio di trasporto pubblico.
art. 267, comma 3, TFUE
invocato dalla controricorrente per la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ha ritenuto la richiesta assorbita dal rigetto del ricorso e comunque non necessaria nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escluderne l’applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di riduzione della base imponibile IRAP introdotta dal c.d. cuneo fiscale, l’esclusione delle imprese che svolgono servizi pubblici in concessione è coerente con la ratio della misura solo se tali imprese applicano una tariffa remunerativa, ossia idonea a coprire i costi e a incorporare l’onere fiscale.
- Se la tariffa non è remunerativa e i ricavi complessivi del servizio non coprono i costi di esercizio, viene meno il presupposto per escludere l’impresa dal beneficio fiscale, perché non si realizza alcuna sovracompensazione.
- L’accertamento in fatto sulla remuneratività della tariffa e sulla copertura dei costi costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, salvo specifici vizi denunciabili nei limiti del ricorso per cassazione.
- La disciplina agevolativa va interpretata in modo da evitare sia la sovracompensazione delle imprese in regime concorrenziale attenuato sia uno svantaggio selettivo per quelle che operano senza tariffa remunerativa e con integrazione di contributi pubblici.
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