Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico e società)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione di un terreno agricolo di proprietà di due soggetti che avevano agito per ottenere il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, assumendo che vi fosse stato un accordo scritto sulla misura dell'indennizzo, con riconoscimento anche della maggiorazione per la loro qualità di coltivatori diretti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido il Comune, la società concessionaria e la società incaricata delle operazioni espropriative. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che non fosse intervenuto alcun valido accordo di cessione bonaria ex art. 12 l. n. 865/1971 né una chiara accettazione incondizionata della proposta indennitaria, escludendo inoltre la rilevanza di un successivo accordo tra Comune e società concessionaria. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione del principio di cessazione della materia del contendere e vizio motivazionale, sostenendo che la definizione dei rapporti tra Comune e concessionaria avrebbe eliminato l'interesse e la legittimazione della società a coltivare la lite; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità e, di conseguenza, anche dell'appello incidentale; 3) violazione degli artt. 334, 370, 371 e 325 c.p.c., sostenendo che l'appello incidentale fosse inammissibile perché non notificato a tutte le parti; 4) violazione degli artt. 1326 e 1362 ss. c.c., insistendo sul fatto che la proposta e l'accettazione avrebbero già perfezionato un accordo vincolante comprensivo della maggiorazione dovuta ai coltivatori diretti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e perché l'accordo tra Comune e società era inter alios, privo di incidenza sul rapporto dedotto in giudizio; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, affermando che l'appello principale era specifico e che l'appello incidentale proposto nel termine lungo non doveva essere notificato alle parti già costituite; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso il perfezionamento di un accordo vincolante, poiché nella proposta del 10.11.2003 non era indicata in modo chiaro la maggiorazione del 200% e l'accettazione del 9.12.2003 risultava, semmai, condizionata; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché non si confrontava con l'accertata strettissima interdipendenza tra le posizioni dei tre convenuti e con la conseguente inscindibilità della causa, che rendeva legittima l'estensione degli effetti della riforma anche al Comune contumace in appello. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
La Corte ha escluso che la sopravvenuta definizione dei rapporti tra altri soggetti facesse venir meno l'interesse o il potere processuale della società convenuta nel giudizio promosso dagli espropriati.
L'appello era ammissibile perché i motivi risultavano articolati con specifica indicazione delle parti della sentenza censurate e la censura sul difetto di specificità non era fondata.
L'appello incidentale proposto tempestivamente non era inammissibile per il solo fatto di non essere stato notificato alle parti costituite.
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne ravvisasse violazione, poiché l'appello incidentale non richiedeva notifica alle parti già costituite se proposto nei termini.
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne ravvisasse violazione, per le stesse ragioni relative all'ammissibilità dell'appello incidentale.
L'appello incidentale proposto entro il termine lungo è stato ritenuto tempestivo.
conclusione del contratto
La Corte ha escluso la conclusione di un accordo vincolante, poiché la proposta indennitaria non conteneva una determinazione chiara e univoca della maggiorazione invocata.
L'interpretazione della proposta e dell'accettazione è stata condotta secondo i criteri letterali e complessivi, ma la Corte ha ritenuto che le censure non confutassero in modo puntuale il ragionamento ermeneutico della sentenza impugnata.
È stato ribadito che un accordo inter alios non può produrre effetti nei confronti dei ricorrenti in assenza di una specifica base negoziale o normativa.
La Corte ha precisato che il titolo controverso era la cessione volontaria/accordo sulla determinazione dell'indennità, che però non risultava perfezionato; non bastava la mera proposta di pagamento dell'indennità.
art. 23, comma 3, l. n. 1/1978
La disposizione è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché riferita al pagamento di un'indennità già stabilita.
La Corte ha ritenuto inscindibile la causa per la strettissima interdipendenza tra le posizioni dei tre soggetti coinvolti nella procedura espropriativa, con effetti estesi anche al Comune contumace in appello.
Richiamati dai ricorrenti in tema di obbligazione solidale, ma non idonei a scalfire la statuizione di inscindibilità e di unica trama causale posta a base della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'accordo o la transazione intervenuti tra alcuni soltanto dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa non producono effetti automaticamente nei confronti degli espropriati, se non vi è una specifica base negoziale o normativa che consenta l'estensione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è sufficiente che i motivi siano specificamente articolati e individuino le parti della decisione censurate; il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del contenuto degli atti di gravame.
- L'appello incidentale proposto entro il termine lungo non deve essere notificato alle parti già costituite, salvo che vi sia una diversa disciplina processuale applicabile al caso concreto.
- La conclusione di un accordo negoziale richiede una proposta e un'accettazione univoche e complete su tutti gli elementi essenziali; se la proposta non determina con chiarezza una componente essenziale dell'indennizzo, l'accettazione successiva non perfeziona un vincolo contrattuale nei termini invocati.
- Quando la pretesa azionata dipende da un unico titolo e le posizioni dei convenuti sono strettamente interdipendenti, la riforma della decisione può estendersi anche al litisconsorte rimasto contumace in appello, in applicazione delle regole sull'inscindibilità della causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10231/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →