Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per gli anni d'imposta 2012-2015, relativi a un'area censita come edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, rilevando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva ecceduto la domanda rideterminando la base imponibile oltre quanto richiesto negli avvisi. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, sostenendo che gli avvisi non indicavano i criteri di stima del valore venale, i dati necessari alla quantificazione e si limitavano a un riferimento catastale e a un valore complessivo; 2) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente decisione resa sull'ICI per il 2008 dovesse vincolare anche gli anni successivi perché invariato l'oggetto dell'imposizione; 3) violazione della disciplina ICI/IMU sul trattamento agevolato dei terreni edificabili destinati ad uso agricolo, deducendo che il terreno era dato in locazione a un imprenditore agricolo e che comunque il valore venale era stato determinato senza tenere conto dell'assenza di piani attuativi e dei parametri legali di stima; 4), 5) e 6) omessa pronuncia su specifiche censure di appello relative all'erroneo richiamo negli avvisi all'omesso versamento e alle dichiarazioni del contribuente, all'aumento del valore venale rispetto all'anno precedente, e al preteso effetto della crisi economica sul valore delle aree edificabili; 7) illegittimità delle sanzioni, perché non vi sarebbe stato omesso versamento ma solo rideterminazione dell'imposta sulla base di un maggiore valore imponibile, la sanzione sarebbe stata immotivata e comunque mancherebbe l'elemento soggettivo dell'illecito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli avvisi indicavano in modo sufficiente l'area imponibile, il valore e il calcolo delle differenze dovute, richiamando correttamente il principio per cui la motivazione dell'accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum. Ha rigettato il secondo motivo osservando che l'efficacia ultrattiva del giudicato tra periodi d'imposta diversi opera solo per elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, mentre il valore venale di un'area edificabile è un elemento variabile per annualità e quindi non è coperto da giudicato esterno. Ha respinto il terzo motivo perché l'agevolazione per i terreni agricoli spetta solo se, oltre alla destinazione agricola, sussiste anche la conduzione diretta da parte del contribuente, condizione esclusa nel caso di terreno concesso in affitto; quanto alla stima del valore, la censura è stata considerata generica e non confrontata con i parametri di legge. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi quarto, quinto e sesto, poiché il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato le questioni, anche implicitamente respingendole, e nel caso concreto le doglianze riguardavano profili fattuali già scrutinati. Ha infine rigettato il settimo motivo: la sanzione per omesso versamento è applicabile anche ai tributi locali ed è fondata sul mancato pagamento del tributo o di parte di esso entro il termine; quanto all'elemento soggettivo, basta la consapevolezza/negligenza del contribuente, con presunzione di colpa in presenza di condotta volontaria; la motivazione della sanzione può essere assolta per relationem quando è contestuale all'accertamento ed è chiara la pretesa fiscale. È stata quindi confermata la soccombenza della contribuente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione degli avvisi; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se consente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem e il richiamo a dati essenziali conoscibili.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Richiamata dalla ricorrente sul contenuto motivazionale dell'accertamento tributario; la Corte valorizza la conoscibilità della pretesa nei suoi elementi essenziali.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)
Interpretato nel senso che l'agevolazione per terreni agricoli richiede, oltre alla destinazione agricola, anche la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Richiamato come parametro per la determinazione del valore venale delle aree edificabili; la censura è rigettata perché non è stato indicato quale criterio legale sarebbe stato violato.
L'efficacia del giudicato esterno tra annualità diverse è esclusa quando l'elemento fattuale rilevante, come il valore venale dell'area, sia variabile nel tempo.
L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice d'appello ha comunque esaminato le censure o se la decisione implica il rigetto delle stesse.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2
La Corte ne afferma l'applicabilità anche ai tributi locali e lo qualifica come norma generale che sanziona il mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito tributario, è sufficiente la consapevolezza/negligenza del contribuente; la volontarietà del comportamento fa presumere la colpa.
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
Applicato in via generale alla materia fiscale per affermare che la responsabilità amministrativa richiede almeno colpa, non essendo necessaria la prova del dolo.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 2
L'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio opera quando esso è separato dall'accertamento; se contestuale, la motivazione può essere soddisfatta per relationem.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16
Richiamato per l'applicabilità della disciplina sanzionatoria generale ai tributi locali.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 695
Richiamata come base dell'applicabilità delle sanzioni ai tributi locali.
Richiamato per la possibilità della Corte di decidere nel merito la questione ove non occorrano ulteriori accertamenti in fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento tributario è sufficiente quando mette il contribuente in condizione di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum; non è necessario che l'atto riproduca ogni criterio estimativo se i dati essenziali sono conoscibili e il contribuente può difendersi.
- Il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive quando il rapporto tributario dipende da elementi di fatto non tendenzialmente permanenti e suscettibili di variazione nel tempo, come il valore venale di un bene immobile.
- L'agevolazione prevista per i terreni agricoli destinati a coltivazione richiede non solo la destinazione agricola del fondo, ma anche la conduzione diretta da parte del contribuente; se il fondo è concesso in affitto a terzi l'agevolazione non spetta.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di appello abbia esaminato la questione, anche solo con una motivazione incompatibile con la tesi della parte, poiché in tal caso la censura deve intendersi implicitamente respinta.
- La sanzione per omesso o tardivo versamento del tributo può applicarsi anche ai tributi locali e presuppone, sul piano soggettivo, almeno una condotta colposa del contribuente; la motivazione dell'atto sanzionatorio può essere assolta per relationem se la sanzione è contestuale all'accertamento e la pretesa fiscale è compiutamente descritta.
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