Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società locatrice aveva insinuato al passivo fallimentare un credito complessivo di euro 137.870,00 in prededuzione, composto da una prima quota relativa a canoni di locazione rimasti insoluti fino alla data di una scrittura privata con cui, in pendenza di concordato preventivo poi revocato, le parti avevano consensualmente risolto due contratti di locazione, prevedendo il trattenimento dei depositi cauzionali a titolo di indennizzo; e da una seconda quota relativa a canoni maturati dopo tale risoluzione fino alla domanda di insinuazione. Il giudice delegato aveva escluso integralmente il credito e il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione ritenendo che il credito per canoni non potesse sorgere prima dell’esito favorevole dell’azione revocatoria promossa dal fallimento contro l’accordo risolutorio e che, comunque, gli immobili fossero stati restituiti alla locatrice, senza prova di una persistente utilizzazione da parte della curatela. Con il ricorso per cassazione la locatrice deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l.fall. per mancata sospensione necessaria del giudizio di opposizione in attesa della definizione della revocatoria della scrittura di risoluzione consensuale; 2) nullità del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione dei canoni scaduti alla data dell’accordo di risoluzione; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., sostenendo che documenti e prova testimoniale avrebbero dimostrato il perdurare del rapporto locatizio e che il tribunale aveva errato nel ritenere provata la restituzione degli immobili e irrilevante la presenza in essi di beni della conduttrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una stretta e effettiva consequenzialità tra giudizi pendenti tra le stesse parti, finalizzata a evitare un conflitto di giudicati; nel procedimento di accertamento del passivo, però, il giudicato ha valenza endoconcorsuale e non si verifica il rischio di contrasto con un giudizio ordinario, sicché la pendenza della revocatoria dell’accordo non imponeva la sospensione. Ha aggiunto che l’eventuale esito favorevole della revocatoria avrebbe consentito al convenuto soccombente di insinuare il credito restitutorio ex art. 70, comma 2, l.fall. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il tribunale aveva espressamente considerato sia i canoni scaduti sia quelli a scadere, escludendone il titolo. Quanto al terzo motivo, ha reputato la censura inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione, e perché la motivazione del decreto aveva già preso in esame gli elementi fattuali dedotti, valorizzando l’accordo risolutorio sottoscritto dal liquidatore e la restituzione dei locali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111-bis l.fall.

    richiamato solo quale base della domanda di insinuazione del credito in prededuzione.

  • art. 173 l.fall.

    citato per indicare la revoca del concordato preventivo e il contesto in cui fu compiuto l'atto non autorizzato.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato per il rito dell'opposizione allo stato passivo e per la dedotta omessa pronuncia.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità stretta e il rischio di conflitto di giudicati; non è compatibile, di regola, con l'accertamento del passivo fallimentare.

  • art. 96, comma 5, l.fall.

    il giudicato formatosi nel passivo ha efficacia endoconcorsuale e non fa stato fuori dal fallimento.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contrapporre il giudicato ordinario alla stabilità endofallimentare del provvedimento sul passivo.

  • art. 56 l.fall.

    le contropretese azionabili in via di eccezione possono essere valutate nel giudizio ordinario, senza attendere la previa ammissione al passivo del credito principale.

  • art. 70, comma 2, l.fall.

    l'eventuale vittoria nell'azione revocatoria comporta la possibilità di insinuare al passivo le somme da restituire.

  • art. 87 l.fall.

    richiamato in relazione all'accesso per l'inventario negli immobili.

  • art. 1590 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancata restituzione effettiva dei locali.

  • art. 1591 c.c.

    invocato dal ricorrente per fondare la pretesa per occupazione/danni dopo la cessazione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per le asserite violazioni di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per l'omesso esame di fatti decisivi e delle prove.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo perché conforme a orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è ammissibile solo se tra i giudizi pende un rapporto di stretta pregiudizialità tale da poter determinare un concreto conflitto di giudicati; la mera connessione tra la controversia concorsuale e un giudizio ordinario non basta.
  • L'accertamento del passivo fallimentare ha natura endoconcorsuale: la decisione sull'esistenza, natura ed entità del credito vale solo all'interno della procedura e non produce un giudicato idoneo a fondare il rischio di contrasto con una causa ordinaria sul medesimo rapporto.
  • In sede di verifica del passivo il curatore può opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito senza che il creditore debba attendere la definizione di altre controversie pendenti, salvo i casi tassativi di ammissione con riserva.
  • L'eventuale definizione vittoriosa di una revocatoria fallimentare avente natura costitutiva non paralizza di per sé l'insinuazione al passivo di un credito collegato all'atto revocando, ma può rilevare, successivamente, per il credito restitutorio conseguente alla soccombenza del convenuto.
  • In cassazione non è censurabile la mera diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il fatto non esaminato sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a demolire con certezza la ratio decidendi.
  • La mancata confutazione analitica di ogni singolo elemento istruttorio non vizia la motivazione, purché il giudice di merito indichi le ragioni del proprio convincimento e risulti implicitamente disatteso il materiale incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLocazione commerciale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.