Cassazione Civile, Ordinanza n. 29248/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un’area in Lecce ha ottenuto in appello la liquidazione di un indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo gravante su una particella di 500 mq. La Corte territoriale aveva quantificato l’indennizzo sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, assumendo che il fondo fosse coltivabile a cereali, stimando i costi di produzione, calcolando il reddito netto e poi determinando il valore venale del terreno; quindi aveva fatto la media tra tale valore e quello offerto dal Comune, aggiungendo anche un importo per il soprassuolo, e riconoscendo infine un’ulteriore somma per la perdita di redditività nel periodo di reiterazione del vincolo. Il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 39 del d.P.R. 327/2001 e adesione acritica alla c.t.u., sostenendo che il criterio seguito fosse incoerente e che la Corte avesse recepito conclusioni peritali errate senza dar conto delle criticità segnalate; in sostanza ha lamentato una motivazione contraddittoria e non adeguata, anche con riguardo alla qualificazione agricola del terreno e al metodo di calcolo dell’indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha osservato che le critiche alla consulenza tecnica risultavano specificamente dedotte e trascritte nei passaggi essenziali; ha inoltre rilevato che la motivazione dell’ordinanza impugnata non spiegava in modo adeguato perché il terreno dovesse essere considerato agricolo, non chiariva la base del calcolo dell’indennizzo e soprattutto procedeva a una media inspiegata tra il valore indicato dal Comune e quello elaborato dal consulente. Ha quindi ravvisato un vizio di motivazione in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., cassando l’ordinanza e rinviando alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché riesamini la questione, eventualmente anche rinnovando o integrando l’istruttoria tecnica. È stata invece considerata definitivamente fissata la componente dell’indennizzo relativa al soprassuolo.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
norma invocata per censurare il criterio di determinazione dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 111 Cost.
la motivazione dell’ordinanza deve rispettare il minimo costituzionale di chiarezza e coerenza logico-argomentativa.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza/ordinanza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente o contraddittoria.
Massime di principio
- La censura di una decisione che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ammissibile in cassazione solo se la parte dimostra di aver già sollevato specifiche critiche nel giudizio di merito e ne riporta in ricorso i passaggi essenziali, in modo da consentire il controllo di decisività e rilevanza.
- Il sindacato di legittimità sull’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico è limitato: al di fuori di una palese devianza dalle nozioni della scienza applicata al caso concreto, la doglianza risolve in un mero dissenso valutativo non scrutinabile come vizio di legittimità.
- La motivazione è viziata quando il giudice recepisce acriticamente la consulenza senza spiegare il percorso logico seguito, specie se il criterio di quantificazione dell’indennizzo contiene passaggi incoerenti o una media non giustificata tra valori difformi.
- Nella determinazione dell’indennizzo per reiterazione del vincolo espropriativo occorre verificare in concreto la destinazione e le caratteristiche del fondo, senza assumere in modo apodittico una qualificazione agricola se dagli atti emerge una diversa evoluzione urbanistica dell’area.
- Quando una componente dell’indennizzo non è oggetto di una specifica e autonoma censura, essa può ritenersi definitivamente consolidata anche se la decisione viene cassata per il resto.
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