Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel procedimento di verifica/liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta in favore della procedura, il giudice delegato aveva emesso un decreto di liquidazione. L'avvocato interessato aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. davanti al tribunale, ma quest'ultimo lo aveva dichiarato improcedibile per la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza fissata. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul procedimento camerale e della disciplina fallimentare, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto comunque esaminare il reclamo nel merito nonostante l'assenza delle parti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della normativa sul compenso professionale, ma la censura investiva un tema non esaminato dal tribunale e destinato al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nel procedimento camerale di reclamo ex art. 26 l. fall., una volta regolarmente instaurato il contraddittorio, il giudice deve decidere sul merito anche se nessuna delle parti compare all'udienza; non può quindi dichiarare l'improcedibilità per tacita rinuncia. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il reclamo nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questione non ancora scrutinata e riservata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamati come cornice del procedimento camerale, caratterizzato da celerità, semplicità di forme e impulso officioso; non consentono di desumere l'improcedibilità per mancata comparizione di entrambe le parti.
art. 25, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942
Citatо nel motivo per collegare la disciplina del procedimento fallimentare al reclamo contro il decreto di liquidazione dei compensi.
Regola il reclamo avverso i decreti del giudice delegato; la Corte ne ricava che il giudice del reclamo deve decidere nel merito se il procedimento è regolarmente instaurato, anche in assenza delle parti.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo e della necessità di una decisione di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Invocato come parametro dei vizi di legittimità denunciati nel primo motivo.
Utilizzato in comparazione: nel processo ordinario l'improcedibilità dell'appello scatta solo se l'appellante non compare alla prima udienza e a quella successiva; ciò rende incompatibile una sanzione più severa nel reclamo camerale fallimentare.
artt. 6 e 4, comma 9, D.M. n. 55/2014
Citate nel secondo motivo in tema di compensi professionali, ma la Corte non esamina il merito della questione perché essa dovrà essere affrontata nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale di reclamo contro i decreti del giudice delegato, una volta verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice deve comunque pronunciare sul merito anche se le parti non compaiono.
- La mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza del reclamo camerale non legittima una declaratoria di improcedibilità per tacita rinuncia all'impugnazione, poiché nei procedimenti in camera di consiglio prevale l'impulso officioso.
- Non è consentito applicare al reclamo camerale fallimentare una sanzione processuale più rigorosa di quella prevista per l'appello nel processo ordinario, ove l'improcedibilità richiede la mancata comparizione dell'appellante anche alla successiva udienza di rinvio.
- Le censure che investono questioni non esaminate dal giudice di merito e rimesse al giudice del rinvio sono inammissibili nel giudizio di legittimità, quando la loro trattazione presuppone il previo esame della controversia nel merito.
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