Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un ente proprietario di un terreno agiva in via possessoria contro un Comune, deducendo l'occupazione illegittima dell'area in forza di decreto di occupazione seguito da dichiarazione di pubblica utilità, ma senza successivo decreto di esproprio. Il giudizio di primo grado aveva accertato l'illegittimità dell'occupazione e la mancata possibilità di reintegrazione in forma specifica per l'intervenuta irreversibile trasformazione del fondo in villa comunale, liquidando un risarcimento per equivalente sulla base del valore del bene ripristinato. In appello, il Comune aveva sostenuto l'inammissibilità della domanda risarcitoria perché non compresa nel ricorso possessorio originario e tardivamente introdotta, oltre a contestare il quantum; l'ente proprietario aveva resistito e proposto appello incidentale condizionato. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Comune, qualificando la domanda di risarcimento come nuova e quindi inammissibile, e dichiarando inammissibile anche l'appello incidentale per genericità. Con il ricorso per cassazione l'ente proprietario deduceva, in sintesi, che: la domanda di risarcimento per equivalente era implicita nella domanda di reintegrazione nel possesso; il giudice poteva disporre d'ufficio la tutela per equivalente quale minus rispetto alla reintegra; la richiesta di quantificazione del danno era stata comunque formulata tempestivamente nel corso del processo possessorio; la soluzione della Corte territoriale negava tutela effettiva in contrasto con l'art. 6 CEDU; e l'appello incidentale era stato erroneamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che, a fronte della domanda originaria di reintegrazione nel possesso, la successiva attribuzione del risarcimento per equivalente, in caso di irreversibile trasformazione del bene, non integra domanda nuova né viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese. Sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi quinto e sesto, relativi all'appello incidentale. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Richiamato come norma fondante la tutela possessoria di reintegrazione nel possesso.
La reintegrazione in forma specifica è il rimedio naturale; il risarcimento per equivalente può essere disposto quando la reintegrazione non sia possibile o sia eccessivamente onerosa, e nel caso di diritti reali la tutela specifica non è soggetta al limite dell'eccessiva onerosità salvo il diverso caso della richiesta o della situazione che imponga il solo equivalente.
Richiamato per affermare che la demolizione non può essere ordinata se ne deriva pregiudizio all'economia nazionale, ipotesi nella quale opera la tutela per equivalente.
La Corte afferma che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice disponga il risarcimento per equivalente quale minus implicito nella domanda di reintegrazione in forma specifica.
Richiamato in relazione alla struttura del procedimento possessorio e alla possibilità di articolare la domanda nel corso del giudizio.
Richiamato con riferimento all'udienza di trattazione nella quale la domanda di risarcimento è stata ulteriormente precisata.
Richiamato per la censura relativa all'asserita genericità dell'appello incidentale; la Corte di cassazione non decide nel merito di tale profilo perché i motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente come parametro di effettività della tutela giurisdizionale, ma il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi tre.
Massime di principio
- Nell'azione possessoria, la domanda di reintegrazione nel possesso comprende implicitamente la possibilità di ottenere il risarcimento per equivalente quando la reintegrazione in forma specifica sia divenuta impossibile per l'irreversibile trasformazione del bene.
- Il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il giudice può disporlo anche d'ufficio senza violare l'art. 112 c.p.c., mentre non è consentito il percorso inverso quando sia stato chiesto solo l'equivalente.
- La successiva precisazione della domanda nel corso del procedimento possessorio non integra necessariamente domanda nuova se resta ferma la medesima causa petendi e si passa dalla tutela reale alla tutela sostitutiva per impossibilità sopravvenuta della restituzione.
- Quando la Corte di cassazione accoglie i motivi che investono la qualificazione della domanda e la compatibilità del rimedio sostitutivo con il petitum originario, restano assorbite le censure logicamente subordinate sulla tutela effettiva e sulla quantificazione del danno.
- Le censure in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità di un appello per difetto di specificità devono essere autosufficienti e riportare il contenuto dell'atto impugnatorio, altrimenti sono inammissibili.
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