Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
L'assicurato aveva denunciato il furto della propria autovettura, coperta da polizza assicurativa, chiedendo il pagamento dell'intero valore del mezzo e il risarcimento per mala gestio. La compagnia aveva richiesto la documentazione del veicolo e una procura a vendere; la documentazione era stata trasmessa dall'assicurato solo dopo che il veicolo era stato ritrovato e restituito. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che, essendo il mezzo stato rinvenuto prima del pagamento dell'indennizzo, operasse la clausola contrattuale che limitava il ristoro ai soli danni da furto e non all'intero valore del veicolo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su una questione/eccezione non proposta dalla controparte, ossia sul tardivo invio della documentazione, e quindi oltre il thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la compagnia assicuratrice aveva effettivamente eccepito l'inadempimento dell'assicurato alle obbligazioni previste dalla polizza, sicché il giudice di merito poteva verificare, sulla base degli atti, se tali obblighi fossero stati adempiuti. Inoltre, la circostanza relativa alla necessità che la documentazione pervenisse prima del ritrovamento del veicolo era ricondotta a una specifica clausola contrattuale già invocata dalla compagnia; pertanto la Corte d'appello non aveva pronunciato su un'eccezione nuova né ultra petita, ma aveva semplicemente accertato la sussistenza dei presupposti applicativi della clausola. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il divieto di pronuncia oltre la domanda non è violato quando il giudice si limita ad accertare i presupposti di applicazione di una clausola contrattuale già invocata dalla parte e l'eccezione di inadempimento posta a base della difesa comprende il tema dell'adempimento degli obblighi contrattuali dell'assicurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, l'eccezione di inadempimento che richiami gli obblighi derivanti dal contratto consente al giudice di verificare quali specifiche obbligazioni siano state adempiute o violate, senza necessità che la parte indichi analiticamente ogni singolo obbligo.
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, sulla base di una clausola contrattuale espressamente invocata, accerti se i presupposti applicativi della clausola stessa si siano verificati.
- Quando la disciplina contrattuale subordina l'erogazione integrale dell'indennizzo a una determinata sequenza di eventi o adempimenti, il giudice può negare il pagamento pieno se accerta che, al momento rilevante, non erano ancora integrati i presupposti previsti dal contratto.
- La deduzione di ultrapetizione è infondata se la decisione si fonda su fatti e clausole già introdotti nel thema decidendum dalla difesa della controparte, anche se il giudice valorizza specificamente circostanze fattuali non isolate analiticamente dalle parti.
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