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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un istituto proprietario di un terreno, dopo aver accettato l’indennità provvisoria di espropriazione offerta dal Comune, ha agito per ottenere la restituzione del fondo o, in subordine, il risarcimento/controvalore, deducendo l’illegittima occupazione dell’area destinata a mercato e la mancata realizzazione dell’opera nei termini. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma in appello il Comune ha ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la Corte territoriale ha ritenuto provata, anche per presunzioni, l’esistenza di una precedente dichiarazione di pubblica utilità richiamata nella determinazione comunale di offerta dell’indennità. Con il ricorso per cassazione l’istituto ha denunciato: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sul principio di non contestazione, sostenendo che non si potesse desumere l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità da una delibera mai prodotta in giudizio né specificamente contestata nei suoi contenuti; 2) violazione dell’onere della prova e della forma scritta degli atti espropriativi, affermando che l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità non poteva essere provata per presunzioni semplici; 3) violazione delle norme espropriative, assumendo che la dichiarazione di pubblica utilità avesse natura costitutiva e dovesse risultare da atto scritto prodotto in giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili, perché sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio, e in parte infondati, confermando che la Corte d’appello aveva correttamente desunto l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità dalla determinazione comunale che la richiamava e dall’accettazione dell’indennità, nonché dalla mancata contestazione specifica dell’atto. Ha quindi confermato la giurisdizione del giudice amministrativo e rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’istituto proprietario. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia, relativa a occupazione di area in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e alla successiva irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione di un’opera pubblica, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha ribadito che, ai fini del riparto di giurisdizione in materia espropriativa, è decisiva l’esistenza del fatto storico della dichiarazione di pubblica utilità; tale fatto può essere provato anche per presunzioni semplici se desumibile da atti richiamanti il provvedimento e dal comportamento processuale della parte, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come motivi di ricorso per cassazione, ma alcune doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato violato, perché la parte non aveva contestato specificamente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione di pubblica utilità, limitandosi a dedurre la mancata produzione del documento.

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull’onere della prova non è stata violata, poiché la Corte d’appello ha deciso sulla base degli elementi istruttori acquisiti e non ha invertito l’onere probatorio.

  • art. 1350 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione della forma scritta ad substantiam, poiché la Corte ha utilizzato il documento richiamante la dichiarazione di pubblica utilità come elemento da cui inferirne l’esistenza in fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono astrattamente utilizzabili per desumere l’esistenza di un fatto storico, purché siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammessa solo se il fatto noto consente una inferenza univoca e probabilistica del fatto ignoto, non essendo sufficienti congetture o dati meramente ipotetici.

  • art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistico-edilizia per le occupazioni connesse a un concreto esercizio del potere espropriativo.

  • art. 7, comma 1, lett. b), L. 21 luglio 2000, n. 205

    La riformulazione dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998 è stata richiamata come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie iniziate dopo il 10 agosto 2000.

  • art. 12 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    È stato richiamato come disposizione che presuppone l’adozione in forma scritta degli atti espropriativi rilevanti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 13 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere il carattere costitutivo e scritto della dichiarazione di pubblica utilità, tesi non accolta dalla Corte.

  • art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    È stata richiamata la regola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie espropriative nella vigenza del testo unico.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie o restitutorie connesse a un procedimento espropriativo, ai fini del riparto di giurisdizione rileva l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità come fatto storico che manifesta l’esercizio del potere autoritativo, non la sua eventuale validità formale o sostanziale.
  • L’esistenza di un provvedimento amministrativo può essere provata anche per presunzioni semplici, quando vi siano elementi documentali e comportamentali gravi, precisi e concordanti che consentano di desumerne l’adozione.
  • La mancata contestazione specifica dell’esistenza o del contenuto di un atto amministrativo, specie se richiamato in un documento prodotto in causa, può concorrere a fondare la prova del fatto storico dedotto.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice fonda la decisione sugli elementi istruttori acquisiti e non opera un’indebita inversione dell’onere probatorio.
  • In materia di occupazioni preordinate all’espropriazione, se l’apprensione e la trasformazione del bene sono riconducibili a un concreto esercizio del potere espropriativo, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla disciplina transitoria e dal testo unico espropri.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProveProprietàEspropriazione forzataCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioniImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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