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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22427/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione recuperava la differenza di accisa su GPL in bombole originariamente agevolato per uso domestico, ritenendo che una parte del prodotto fosse stata in realtà destinata ad autotrazione. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione per motivazione apparente della sentenza regionale, la causa era stata riassunta davanti alla CTR, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando la sentenza di patteggiamento resa nei confronti del legale rappresentante della società e vari elementi indiziari (incongruenze documentali, accordo con terzi, dichiarazioni confessorie, sistematicità dell'attività illecita). Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: contestava, tra l'altro, il giudicato interno e l'inammissibilità dell'appello, la mancata considerazione del contraddittorio endoprocedimentale, il diniego di sospensione del giudizio di rinvio per pendenza di revocazione, l'extrapetizione per avere la CTR qualificato i fatti come abuso del diritto, l'erronea valorizzazione della sentenza di patteggiamento e l'inversione dell'onere probatorio, l'omessa pronuncia su ulteriori eccezioni (petitum penale/tributario e bis in idem sanzionatorio), la mancata prova della consapevolezza della società nella frode e la ritenuta irrilevanza della mancata allegazione dell'atto penale all'avviso.

La decisione

Dopo il deposito dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dell'ex legale rappresentante della società e del liquidatore, regolarmente comunicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima dell'udienza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, proprio in ragione dell'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del giudizio di cassazione quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nei motivi della parte ricorrente in relazione alla sospensione del giudizio di rinvio per pendenza del giudizio di revocazione

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalla parte ricorrente come norma che imporrebbe la sospensione del giudizio di rinvio per pregiudizialità rispetto alla revocazione

  • art. 36 del d.lgs. n. 543/1992

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla disciplina processuale tributaria e al giudicato interno

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova in materia di accise e di partecipazione alla frode

  • art. 63 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di giudizio di rinvio e deduzione di questioni nuove o riproposte

  • art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di contraddittorio preventivo nel procedimento tributario

  • art. 19 del d.lgs. n. 504/1995

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina delle accise e del contraddittorio

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato quale fondamento del diritto al contraddittorio procedimentale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre extrapetizione e omessa pronuncia

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    invocati per contestare l'uso delle presunzioni e degli indizi

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per contestare l'utilizzabilità probatoria della sentenza di patteggiamento

  • art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    invocato quanto all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato e alla dedotta preclusione sul punto

  • art. 8, comma 36, della L. n. 67/1988

    norma sostanziale richiamata nella lite sulle accise del GPL destinato ad uso domestico e sul recupero della maggiore imposta

  • art. 7 del d.l. n. 269/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni e imputazione dell'illecito

  • art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per contestare la configurabilità del concorso nell'illecito amministrativo e l'imputazione delle sanzioni

  • art. 9 del d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente in tema di concorso di persone nell'illecito tributario

  • art. 7 della L. n. 212/2000

    invocato per censurare la mancata allegazione all'avviso della sentenza penale richiamata nella motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato nel racconto dei fatti quale base del patteggiamento intervenuto nel procedimento penale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo in quanto atto unilaterale recettizio; l'accettazione della controparte rileva solo ai fini delle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la definizione nel merito dei motivi di ricorso, anche se la controversia aveva già toccato questioni di diritto tributario sostanziale e processuale.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • In una controversia tributaria sulle accise, la sentenza penale di patteggiamento può costituire un elemento probatorio nel giudizio civile/tributario solo se il giudice ne esplicita la rilevanza insieme agli altri elementi acquisiti; resta comunque centrale la verifica della motivazione della decisione di merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e motivare in modo effettivo sulla valutazione delle prove e sulle eccezioni riproposte, evitando affermazioni apodittiche o meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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