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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda la TARSU dovuta per gli anni 2007 e 2008. Una società contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento e un avviso bonario relativi al tributo sui rifiuti; la commissione regionale aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo inammissibile la questione di giudicato esterno sollevata per la prima volta in appello, infondata la doglianza sulla mancata previa notifica di avviso di accertamento e infondata la contestazione sulla superficie tassabile, ma aveva riconosciuto la riduzione tariffaria per uso stagionale dell'attività. In cassazione la società ha proposto due motivi: violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile l'eccezione di giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che aveva annullato atti TARSU per anni precedenti per difetto di previo avviso di accertamento; violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, per omessa valutazione della documentazione prodotta sulle superfici effettivamente tassabili. Il Comune ha resistito con ricorso incidentale, articolando quattro motivi: carenza di specificità del motivo di appello sulla riduzione tariffaria; necessità che la riduzione per stagionalità fosse richiesta mediante denuncia originaria o di variazione; difformità tra i periodi di esercizio indicati nelle dichiarazioni e quelli risultanti dalle autorizzazioni; tardività della dichiarazione di prosecuzione dell'attività per il 2008.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che, per i medesimi periodi d'imposta, fosse intervenuta una successiva pronuncia di legittimità sull'avviso di accertamento relativo alla TARSU 2006-2011, con conseguente formazione di un giudicato sul rapporto tributario che rendeva privo di interesse il giudizio relativo agli atti atipici precedentemente impugnati. Ha quindi applicato il principio secondo cui l'impugnazione dell'atto tributario tipico successivo fa venire meno l'interesse alla decisione sull'atto atipico impugnato facoltativamente. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., il ricorso incidentale del Comune ha perso efficacia. Le spese di legittimità sono state compensate e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato sia per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, sia per la perdita di efficacia dell'incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tributaria; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    richiamato per contestare la determinazione delle superfici tassabili; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    richiamato nei motivi incidentali sulla riduzione tariffaria per uso stagionale; la Corte non decide sul merito per perdita di efficacia del ricorso incidentale.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    richiamato nei motivi incidentali in tema di denuncia e riduzione tariffaria; non esaminato nel merito per l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma primo, ultimo periodo

    richiamato per affermare che, anche in caso di annullamento del regime tariffario, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente fino alla rideterminazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    richiamato nel ricorso incidentale per eccepire l'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità; non esaminato nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione delle prove sulla stagionalità e sui periodi di esercizio; non esaminato nel merito.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale conseguente all'inammissibilità del ricorso principale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti processuali sia per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale sia per la perdita di efficacia dell'incidentale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio di diritto sulla possibilità di impugnare atti impositivi atipici, pur restando necessario impugnare l'atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'impugnazione facoltativa di un atto impositivo atipico non sostituisce l'onere di impugnare successivamente l'atto tipico, quando esso venga emanato: in difetto, la pretesa tributaria si consolida e viene meno l'interesse alla decisione sull'atto atipico.
  • Quando sopravviene una pronuncia definitiva sull'atto impositivo tipico relativo allo stesso rapporto, il giudizio instaurato contro l'atto atipico precedente può risultare privo di interesse e il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato perde efficacia ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c.
  • La dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale non integra, di per sé, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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