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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata dei carichi erariali e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese tra le parti in ragione dell’esito della controversia. È stata esclusa anche la debenza del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la declaratoria di estinzione esclude tale condanna.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della CTR dell’Umbria che aveva rigettato il suo appello, confermando il rigetto dei ricorsi avverso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2008-2010. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme tributarie, processuali e costituzionali per aver il giudice di appello ritenuto legittimi gli avvisi nonostante sarebbero stati sottoscritti da soggetto privo di qualifica dirigenziale; per non aver sospeso il giudizio tributario ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito di un parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante; e per asserita violazione dell’onere della prova e del dovere di motivazione in relazione alla produzione e alla valutazione del processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo lamentava motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi, in particolare sulla mancata sospensione del processo tributario e sulla ritenuta idoneità del p.v.c. quale unica prova della pretesa fiscale. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate depositava istanza di estinzione del giudizio perché la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi erariali ex art. 3 d.l. 119/2018 e aveva versato l’ultima rata.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.l. 119/2018

    definizione agevolata dei carichi erariali

    l’adesione e il pagamento integrale della definizione agevolata determinano la cessazione della materia del contendere e legittimano la declaratoria di estinzione del giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 12 del DPR n. 602/1973

    norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nella questione sulla sottoscrizione degli avvisi

  • art. 7 della legge n. 212/2000

    norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate in tema di motivazione/legittimità degli atti impositivi

  • art. 295 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito del processo penale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e al controllo sul ragionamento decisorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova e del materiale istruttorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che, in caso di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi erariali, quando risulti perfezionata con il pagamento dovuto, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio preclude la condanna al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando la causa viene definita per adesione a una procedura agevolativa sopravvenuta, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso già proposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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