Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata dei carichi erariali e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese tra le parti in ragione dell’esito della controversia. È stata esclusa anche la debenza del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la declaratoria di estinzione esclude tale condanna.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della CTR dell’Umbria che aveva rigettato il suo appello, confermando il rigetto dei ricorsi avverso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2008-2010. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme tributarie, processuali e costituzionali per aver il giudice di appello ritenuto legittimi gli avvisi nonostante sarebbero stati sottoscritti da soggetto privo di qualifica dirigenziale; per non aver sospeso il giudizio tributario ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito di un parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante; e per asserita violazione dell’onere della prova e del dovere di motivazione in relazione alla produzione e alla valutazione del processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo lamentava motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi, in particolare sulla mancata sospensione del processo tributario e sulla ritenuta idoneità del p.v.c. quale unica prova della pretesa fiscale. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate depositava istanza di estinzione del giudizio perché la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi erariali ex art. 3 d.l. 119/2018 e aveva versato l’ultima rata.
Norme richiamate
art. 3 del d.l. 119/2018
definizione agevolata dei carichi erariali
l’adesione e il pagamento integrale della definizione agevolata determinano la cessazione della materia del contendere e legittimano la declaratoria di estinzione del giudizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 12 del DPR n. 602/1973
norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nella questione sulla sottoscrizione degli avvisi
art. 7 della legge n. 212/2000
norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate in tema di motivazione/legittimità degli atti impositivi
art. 295 c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito del processo penale
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e al controllo sul ragionamento decisorio
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova e del materiale istruttorio
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che, in caso di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi erariali, quando risulti perfezionata con il pagamento dovuto, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio preclude la condanna al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando la causa viene definita per adesione a una procedura agevolativa sopravvenuta, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso già proposti.
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