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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto dei suoi appelli contro avvisi di accertamento per gli anni 2008-2010, emessi a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza e fondati su presunti maggiori ricavi ricostruiti in via analitico-induttiva, sulla base di documentazione extracontabile e di dichiarazioni di un dipendente relative a manodopera non regolarmente assunta e a pagamenti non ufficiali anche all'estero. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta dalla CTR motivata per relationem al PVC. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, contestando il collegamento arbitrario tra prelevamenti in contanti e presunti pagamenti a lavoratori stranieri, nonché la conseguente pretesa di spostare sulla società gli oneri probatori.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata pubblicata il 7 ottobre 2015 e non notificata, mentre il ricorso era stato spedito per la notifica l'8 aprile 2016; applicandosi il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., il termine di decadenza è stato ritenuto scaduto il 7 aprile 2016. La Corte ha escluso anche l'applicabilità della sospensione semestrale prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, perché operante solo per le liti definibili con termine di impugnazione spirante tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, quando applicabile l'art. 327 c.p.c. nel testo novellato.
  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera solo entro il perimetro temporale e oggettivo stabilito dalla legge, non potendo essere estesa a controversie estranee a tali presupposti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non entra nel merito delle censure sostanziali e processuali dedotte.
  • Nel processo tributario, l'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su elementi presuntivi e documentazione extracontabile, ma la loro valutazione resta irrilevante ove il ricorso introduttivo sia tardivo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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