Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto dei suoi appelli contro avvisi di accertamento per gli anni 2008-2010, emessi a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza e fondati su presunti maggiori ricavi ricostruiti in via analitico-induttiva, sulla base di documentazione extracontabile e di dichiarazioni di un dipendente relative a manodopera non regolarmente assunta e a pagamenti non ufficiali anche all'estero. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta dalla CTR motivata per relationem al PVC. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, contestando il collegamento arbitrario tra prelevamenti in contanti e presunti pagamenti a lavoratori stranieri, nonché la conseguente pretesa di spostare sulla società gli oneri probatori.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata pubblicata il 7 ottobre 2015 e non notificata, mentre il ricorso era stato spedito per la notifica l'8 aprile 2016; applicandosi il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., il termine di decadenza è stato ritenuto scaduto il 7 aprile 2016. La Corte ha escluso anche l'applicabilità della sospensione semestrale prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, perché operante solo per le liti definibili con termine di impugnazione spirante tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi contestati
evocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla pretesa fiscale
evocato dalla ricorrente e riferito ai requisiti delle presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti)
invocato per censurare la pretesa carenza motivazionale della sentenza di primo grado
invocato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo dei prelevamenti in contanti e il collegamento con i pagamenti a terzi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
applicato per individuare il termine lungo di sei mesi per proporre ricorso per cassazione contro sentenza non notificata
art. 46, comma 17, legge n. 69/2009
richiamato per la modifica dell'art. 327 c.p.c. applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009
art. 58, comma 1, legge n. 69/2009
richiamato per l'applicazione temporale della riforma del termine lungo
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
esclusa la sua applicabilità perché la lite non rientrava tra quelle definibili nel periodo utile previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, quando applicabile l'art. 327 c.p.c. nel testo novellato.
- La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera solo entro il perimetro temporale e oggettivo stabilito dalla legge, non potendo essere estesa a controversie estranee a tali presupposti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non entra nel merito delle censure sostanziali e processuali dedotte.
- Nel processo tributario, l'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su elementi presuntivi e documentazione extracontabile, ma la loro valutazione resta irrilevante ove il ricorso introduttivo sia tardivo e quindi inammissibile.
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