Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata dei carichi e, su istanza dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2008 emesso a seguito di verifica fiscale. L'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta, relativi: (i) ai canoni di leasing e ai costi di gestione di un'imbarcazione, ritenuta non inerente all'attività sociale e utilizzata per fini personali o comunque extra-imprenditoriali; (ii) a fatture emesse da una società terza per prestazioni di lavoro considerate generiche. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 109 TUIR per aver escluso l'inerenza e la strumentalità del bene; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova e per uso improprio di presunzioni; violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 quanto alla detrazione IVA; violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 per la valutazione di dichiarazioni rese in verifica; omesso esame di fatti decisivi sulla ripresa riferita alle fatture della società terza. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha poi depositato istanza di estinzione per avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del d.l. 119/2018; l'Agenzia ha confermato l'avvenuto perfezionamento della procedura e ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato dalla parte ricorrente e dalla CTR come parametro dell'inerenza dei costi; la CTR ha escluso l'inerenza e quindi la deducibilità dei costi relativi all'imbarcazione perché non collegati funzionalmente all'attività d'impresa
art. 164 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato dalla CTR in modo ritenuto dalla ricorrente improprio; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
invocato per sostenere il diritto alla detrazione IVA sui costi inerenti all'attività; la CTR ha negato la detrazione per mancanza di connessione con l'impresa
art. 2697 c.c.
richiamato sui criteri di riparto dell'onere probatorio tra contribuente e Amministrazione e sulla prova dell'uso del bene per finalità extra-imprenditoriali
art. 2727 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici utilizzate dal giudice di merito
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici e loro gravità, precisione e concordanza
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di appello
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato con riferimento al divieto di prova testimoniale nel processo tributario e all'utilizzo delle dichiarazioni raccolte in verifica
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro formale dei primi quattro motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro formale del quinto motivo, per omesso esame di un fatto decisivo
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
«Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.»
la Corte ha applicato la norma nel senso che l'estinzione del giudizio presuppone il perfezionamento della definizione agevolata e la prova dei pagamenti effettuati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso, in ragione dell'esito del giudizio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione determina l'estinzione del giudizio solo se risulta perfezionata e se viene prodotta la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
- L'inerenza di un costo all'attività d'impresa richiede un collegamento funzionale, diretto o indiretto, tra il bene o il servizio e l'esercizio dell'impresa; in mancanza di tale nesso, i relativi costi possono essere recuperati a tassazione.
- Quando l'Amministrazione contesta l'effettiva inerenza o l'uso imprenditoriale del bene, il giudice di merito può valorizzare elementi presuntivi, purché congruamente apprezzati nel quadro probatorio complessivo.
- La detraibilità IVA dei costi segue la connessione con l'attività economica esercitata; la sola allegazione di antieconomicità, se non inserita in un quadro probatorio coerente, non basta di per sé a fondare il recupero.
- Nel giudizio di legittimità, l'estinzione per adesione a definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso e conduce alla compensazione delle spese se vi è adesione anche della controparte all'istanza estintiva.
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