Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo alla TARSU dovuta per l’anno 2010. La contribuente aveva già visto respingere in primo e secondo grado le proprie doglianze contro l’atto, tra cui: l’asserita mancanza di base normativa del prelievo per il 2010 per effetto della disciplina transitoria dei prelievi sui rifiuti; la dedotta necessità della previa notifica di un avviso di accertamento, che la ricorrente pretendeva desumere anche da un precedente giudicato favorevole formatosi su annualità pregresse; la contestazione delle superfici assoggettate a tassazione, che si assumevano erroneamente determinate; e la censura sulla mancata considerazione della documentazione attestante la stagionalità dell’attività e delle licenze autorizzative. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul regime transitorio della TARSU e sull’asserita illegittimità del prelievo per il 2010; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno che, secondo la ricorrente, avrebbe imposto la previa notifica dell’avviso di accertamento; 3) violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 per omessa considerazione delle superfici effettivamente tassabili; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella produzione delle licenze e della documentazione sulla stagionalità dell’attività ricettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per la medesima annualità 2010, era già intervenuta altra decisione di legittimità relativa all’avviso di accertamento notificato dal Comune per gli anni 2006-2011, con cassazione e rinvio, e che in sede di rinvio era stata pronunciata una sentenza poi passata in giudicato. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, l’impugnazione facoltativa di un atto atipico non elimina l’onere di impugnare l’atto tipico successivamente emesso; anzi, l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto atipico. Da ciò ha tratto la conclusione che il ricorso contro il precedente avviso di pagamento era ormai privo di interesse, essendo sopravvenuto l’atto impositivo tipico e il giudicato formatosi su di esso. Le spese sono state compensate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, per la natura eccezionale della relativa previsione e perché l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la cessazione del regime transitorio della TARSU al 1° gennaio 2010.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita mancanza di base normativa del prelievo TARSU per il 2010.
art. 2909 c.c.
Richiamato per la dedotta efficacia del giudicato esterno e la sua pretesa ultrattività sulle modalità di azione dell’ente impositore.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Richiamato come norma sulla determinazione delle superfici tassabili ai fini TARSU.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 1, ultimo periodo
Richiamato dalla Corte per affermare che, annullato il regime tariffario, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 1
La Corte richiama l’abrogazione della disposizione ad opera della L. n. 296/2006 per escludere la necessità della previa notifica dell’avviso di accertamento.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Richiamato dalla Corte per affermare la tassatività degli atti impugnabili e la facoltà di impugnare atti impositivi atipici.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l’impugnazione facoltativa di un atto atipico non elimina l’onere di impugnare l’atto impositivo tipico successivamente emesso; l’emissione e impugnazione di quest’ultimo fa venire meno l’interesse alla decisione sul primo.
- Quando il giudice amministrativo annulla le delibere tariffarie, il giudice tributario deve prendere atto dell’effetto vincolante della decisione e individuare la disciplina tariffaria concretamente applicabile al rapporto, non potendo limitarsi al mero annullamento dell’avviso.
- Il giudicato esterno rileva solo nei limiti del rapporto e del quadro normativo cui si riferisce; non può essere automaticamente esteso a periodi d’imposta diversi o a un assetto normativo successivo senza una verifica della sua effettiva portata conformativa.
- Le questioni nuove, come la diversa estensione delle superfici tassabili, non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in appello se non erano state dedotte nel giudizio di primo grado, ove ciò comporti inammissibilità della censura.
- L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso può escludere l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22403/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →