Cassazione Civile, Ordinanza n. 08581/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori imponibili ai fini Irpef, Iva e Irap. In primo grado il ricorso era stato accolto sia per asserita mancanza di prova della notificazione dell’atto sia per vizi motivazionali dell’accertamento. In appello la decisione era stata riformata e la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha lamentato l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancata prova della data di spedizione dell’atto notificato a mezzo posta; con il secondo ha censurato la validità della notifica dell’avviso di accertamento per mancata prova della comunicazione di avvenuto deposito e della giacenza; con il terzo ha dedotto omessa pronuncia/motivazione apparente in relazione agli studi di settore; con il quarto ha denunciato omesso esame di specifici rilievi contro l’accertamento e violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973; con il quinto ha denunciato omessa pronuncia su ulteriori censure relative alla validità dell’appello, alla motivazione dell’avviso, al mancato esame delle osservazioni ex art. 12 l. 212/2000, ai criteri di rettifica del reddito e delle rimanenze. Nelle memorie ha poi cercato di introdurre anche ulteriori errori di calcolo del PVC.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di costituzione quando la notifica avvenga a mezzo posta, la prova della spedizione poteva essere desunta anche dall’elenco dei plichi recante timbro postale e nominativo della destinataria. Ha respinto il secondo motivo osservando che l’eventuale nullità della notifica dell’atto impositivo sarebbe stata comunque sanata dalla tempestiva impugnazione dell’avviso, trattandosi di notifica rilevante solo come condizione di efficacia dell’atto. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di specificità e perché il riferimento agli studi di settore serviva a confutare una ratio della sentenza di primo grado. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l’omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non le argomentazioni difensive della parte. Il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo state chiarite la portata e la sede processuale delle questioni e non potendo essere integrate mediante memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Per la costituzione in appello si richiamano le modalità di deposito previste dall'art. 22 del processo tributario; la Corte esclude che la mancata produzione della ricevuta di spedizione determini, nel caso esaminato, inammissibilità dell'appello quando la prova della spedizione risulti comunque da altri documenti.
Il termine per il deposito dell'atto, quando la notificazione avvenga a mezzo posta, decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla sua spedizione.
art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica dell'avviso; la Corte non accoglie la censura perché l'eventuale vizio di notifica risulta sanato dall'impugnazione dell'atto.
art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata in tema di notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che la notifica è condizione di efficacia e che il vizio è sanato se l'atto raggiunge il suo scopo.
La nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo quando all'atto invalido segua comunque la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata considerazione di mere argomentazioni difensive o valutazioni della parte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia è deducibile quando il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione; non coincide con il vizio di motivazione.
È richiamato quale parametro dell'omessa pronuncia; la Corte distingue nettamente tra mancata decisione su una domanda/eccezione e motivazione insufficiente o apparente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In caso di errores in procedendo il ricorso deve riportare in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti, per consentire il controllo di legittimità e verificare la specificità delle censure.
art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato per evidenziare che, in appello tributario, occorre verificare l'ammissibilità delle questioni alla luce del divieto di ius novorum; la mancata specificazione impedisce il controllo in cassazione.
La memoria serve a illustrare e chiarire i motivi già dedotti nel ricorso, non a integrarli con nuove censure o nuovi fatti.
È richiamato con riferimento al termine per il perfezionamento della notifica e alla prova della spedizione mediante documentazione postale.
Norma evocata dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione dell'accertamento; la Corte non ravvisa un omesso esame censurabile nei termini prospettati.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale parametro di legittimità della rettifica del reddito; la censura viene ritenuta inammissibile o non specificamente scrutinabile per difetto di autosufficienza.
Richiamato in tema di rettifica ai fini Iva; la doglianza è trattata come priva della necessaria specificità.
Evocato per contestare la gestione delle rimanenze tra annualità diverse; la censura non supera il vaglio di specificità e autosufficienza.
Norma richiamata per lamentare il mancato esame delle osservazioni del contribuente; la censura non è scrutinabile nel merito per difetto di specificità.
Richiamato per dedurre violazione dei principi dello Statuto del contribuente; la censura non conduce ad accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la prova della spedizione dell'atto notificato a mezzo posta può essere desunta anche da documentazione postale complessiva, come l'elenco dei plichi timbrato dall'ufficio postale, se consente di identificare destinatario, numero di raccomandata e data di consegna all'ufficio.
- La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, e tale raggiungimento può desumersi dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta incoerente o poco persuasiva.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è utilizzabile per censurare la mancata valutazione di argomentazioni difensive o di singoli passaggi logici della sentenza.
- Le censure di omessa pronuncia o di errori processuali devono essere formulate in modo autosufficiente, indicando con precisione il contenuto delle questioni, la loro deduzione nei gradi di merito e i documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La memoria depositata in cassazione può solo illustrare o chiarire i motivi già proposti, non introdurre nuove doglianze o nuovi fatti.
- In tema di processo tributario, il controllo sulla rituale costituzione dell'appellante e sulla regolarità delle notificazioni va effettuato alla luce del quadro documentale complessivo e non di un formalismo eccessivamente rigidamente ancorato alla singola ricevuta di spedizione.
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