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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soggetto incaricato)

La controversia

La controversia nasce dall'incasso, da parte di ignoti presso uno sportello di Poste Italiane, di un bonifico domiciliato di euro 2.000 disposto a favore di un beneficiario indicato dal disponente. In primo grado era stata accolta la domanda di risarcimento proposta dalla società correntista contro Poste Italiane; il Tribunale di Trieste aveva invece riformato la decisione, escludendo la responsabilità contrattuale di Poste Italiane perché la società aveva verificato i documenti esibiti dall'incassatore e la concordanza dei dati anagrafici e identificativi richiesti dalle condizioni contrattuali. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell'art. 12 disp. prel., sostenendo che il bonifico domiciliato dovesse essere integralmente ricondotto alla disciplina della legge assegni; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1366, 1370, 1218, 1175, 1176, comma 2, 2697 c.c., dell'art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 116 c.p.c., lamentando l'erronea interpretazione del contratto e la falsa applicazione delle regole sulla prova liberatoria e sulla diligenza dovuta, nonché un travisamento della prova quanto alla verifica del documento di identità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevassero in sostanza questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e che, comunque, fossero infondati alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di bonifico domiciliato. La Corte ha confermato l'impostazione del Tribunale secondo cui il bonifico domiciliato non è completamente assimilabile al pagamento tramite titolo di credito ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della legge assegni e ha ritenuto che, nel caso concreto, Poste Italiane avesse adempiuto con diligenza agli obblighi di identificazione del beneficiario. È stata inoltre respinta la censura di travisamento della prova, perché la questione era stata già specificamente esaminata dal giudice di appello e non risultava decisiva per dimostrare l'inadempimento. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    non si applica in modo pieno al bonifico domiciliato, che non può essere automaticamente assimilato alla disciplina dei titoli di credito

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato per sostenere l'interpretazione estensiva della disciplina richiamata, ma non accolto

  • artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.

    richiamati per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte non ha ravvisato errori di diritto decisivi

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale e prova dell'inadempimento; la Corte ha escluso l'inadempimento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'adempimento, ritenuto rispettato

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la condotta di Poste Italiane è stata ritenuta conforme alla diligenza professionale esigibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio in tema di prova liberatoria dell'inadempimento

  • art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    invocato per contestare la verifica del documento di identità; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per dedurre travisamento della prova; la Corte ha escluso che ricorresse un vizio rilevante in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato non è integralmente sovrapponibile alla disciplina dei titoli di credito: la responsabilità dell'operatore incaricato dell'incasso va valutata secondo il contenuto del rapporto e gli obblighi di diligenza professionale concretamente esigibili.
  • In tema di responsabilità contrattuale dell'intermediario incaricato del pagamento, l'adempimento va misurato sulla base della diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale nell'identificazione del beneficiario e nel controllo dei dati disponibili.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove non sono, di regola, scrutinabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e nei casi di travisamento della prova rilevante.
  • La verifica della conformità della condotta agli standard di diligenza professionale può escludere l'inadempimento quando l'operatore abbia effettuato i controlli richiesti dalle condizioni contrattuali e dagli ordinari criteri di affidabilità.
  • La denunciata falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla prova liberatoria non è fondata se la ricostruzione operata dal giudice di merito è coerente con il quadro normativo e con gli elementi fattuali accertati.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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