Cassazione Civile, Ordinanza n. 08591/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, costi ritenuti indeducibili perché relativi ad acquisti oggettivamente inesistenti, con maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha invece accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo non effettive le operazioni passive fatturate da una fornitrice qualificata come società cartiera. La società, poi fallita, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che all’udienza di rinvio la causa era stata trattata in un orario diverso senza avviso al difensore; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valorizzato documenti di trasporto, bonifici, corrispondenza commerciale, scritture contabili e la pretesa operatività della fornitrice; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR richiamato una deposizione resa in sede penale senza che l’Ufficio ne avesse provato il contenuto; 4) omesso esame della dedotta contraddittorietà dell’accertamento, poiché l’Ufficio aveva disconosciuto i costi ma aveva mantenuto i ricavi relativi alla stessa merce; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, per il richiamo a una condanna penale e il mancato rilievo dell’assoluzione in appello nel parallelo processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in mancanza di diversa indicazione nel provvedimento di rinvio, l’orario di trattazione è quello fissato dal calendario giudiziario, non quello dell’udienza precedente. Ha respinto il secondo e il quarto motivo perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di tutte le argomentazioni difensive o di tutti gli elementi istruttori; inoltre la CTR aveva comunque esaminato la questione dell’effettività delle operazioni e la documentazione bancaria e contabile, ritenendola insufficiente. Ha respinto il terzo motivo perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, mentre nel caso di specie la CTR non aveva invertito l’onere probatorio ma aveva semplicemente valutato le prove. Ha respinto il quinto motivo osservando che il richiamo al processo penale aveva funzione solo rafforzativa e non costituiva la ratio decidendi, fondata invece sulla natura cartiera della fornitrice e sull’inidoneità di scritture e mezzi di pagamento a dimostrare l’effettività delle operazioni; inoltre non vi era vera contraddizione tra richiamo alla condanna e irrilevanza dell’assoluzione, poiché la CTR aveva svolto un’autonoma valutazione delle risultanze penali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio; la Corte esclude la nullità perché l’orario dell’udienza di rinvio, in assenza di diversa indicazione, coincide con quello del calendario giudiziario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive, né il cattivo apprezzamento delle prove.
La violazione si configura solo se il giudice pone l’onere probatorio a carico di una parte diversa da quella gravata dalla legge; non basta contestare la valutazione delle prove o l’esito dell’apprezzamento probatorio.
art. 111 Cost.
È evocato dalla ricorrente in relazione al dedotto contrasto irriducibile della motivazione; la Corte esclude la violazione perché la motivazione resta autonoma e coerente.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della CTR non presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
È richiamato nel primo motivo insieme agli artt. 31 e 34, in relazione alla disciplina dell’udienza e del contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio in udienza.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la trattazione della causa senza partecipazione del difensore all’udienza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In assenza di una diversa indicazione del giudice che rinvii la trattazione, l’orario dell’udienza da considerare vincolante è quello fissato dal calendario giudiziario; non può presumersi che si trasferisca automaticamente l’orario della precedente udienza.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non esaminato, non la mancata confutazione di tutte le prove o di tutte le argomentazioni difensive della parte.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito l’onere della prova; non è consentito trasformarla in critica alla valutazione del materiale probatorio.
- In materia di accertamento tributario su operazioni oggettivamente inesistenti, la prova documentale della regolarità formale dei pagamenti e delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività delle operazioni se il giudice di merito ritiene inattendibile il complesso degli elementi offerti.
- Il richiamo a risultanze del processo penale può avere funzione meramente rafforzativa nella motivazione tributaria; la decisione resta valida se sorretta da una autonoma ratio decidendi basata sulle prove acquisite nel giudizio tributario.
- Non sussiste contraddizione motivazionale quando il giudice tributario valorizza alcune risultanze del processo penale e, al tempo stesso, afferma l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, purché effettui una propria valutazione delle prove.
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