Cassazione Civile, Ordinanza n. 08587/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere anche nel giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, conformemente a quanto stabilito nell'accordo conciliativo. Non vi è stata una decisione sul merito dei motivi di ricorso, perché il contrasto tra le parti è venuto meno in conseguenza dell'accordo intervenuto nel giudizio tributario.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008, applicando interessi e sanzioni. La società contribuente aveva dapprima ottenuto l'accoglimento dei ricorsi in primo grado, ma in appello la decisione le era sfavorevole. Successivamente aveva proposto ricorso per revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo un errore di fatto nella parte in cui il giudice tributario aveva ritenuto che gli avvisi fossero stati sottoscritti da soggetti diversi dai funzionari effettivamente indicati come firmatari. La revocazione era stata respinta, ritenendosi che la decisione non sarebbe stata diversa anche in assenza dell'errore dedotto. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato istanza di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, documentando che, a seguito di un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 intervenuto dopo la cassazione di altra sentenza della CTR e nel giudizio di rinvio, le parti avevano azzerato la pretesa per il 2007, confermato quella per il 2008 con riduzione al 50% delle sanzioni, e dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, pur senza deposito di controricorso
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come base dell'accordo conciliativo che ha determinato l'azzeramento o la riduzione della pretesa tributaria e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
d.lgs. n. 546 del 1992
evocato nel contesto della conciliazione nel processo tributario e della conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia e dichiarano il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta conciliazione che incide integralmente sull'oggetto della lite esclude la necessità di decidere sul merito dei motivi di ricorso.
- In presenza di accordo conciliativo che regola anche le spese, la Corte può disporne la compensazione integrale conformemente a quanto pattuito dalle parti.
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