Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di tre cartelle di pagamento per TARSU relative agli anni 2002, 2003 e 2004. La contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle, contestando anche la documentazione prodotta dall'agente della riscossione e la sua capacità di autenticare copie e relata di notifica. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo applicabile la disciplina sulla decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e ritenendo valida la notifica della cartella. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: 1) violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993 per decadenza dal potere di iscrizione a ruolo; 2) violazione dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell'art. 2697 c.c. per mancata chiamata in causa del Comune; 3) vizi sulla notifica delle cartelle e omesso esame di fatti decisivi relativi alle relate; 4) uso di documentazione ritenuta non idonea a provare la notifica; 5) difetto di qualifica pubblicistica e irregolarità nell'attestazione di conformità; 6) utilizzo di estratti informatici non attestati conformi; 7) mancata produzione di matrice o copia autentica della cartella con relata; 8) mancato riconoscimento del disconoscimento di conformità e mancata esibizione dei documenti. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ha anche eccepito questioni di validità della notifica del ricorso e di rappresentanza processuale, in parte ritenute precluse o da valutare solo in funzione dell'esito del giudizio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza del ricorso notificato via PEC e ha dichiarato precluse, perché tardivamente sollevate, le questioni sulla rappresentanza processuale della resistente introdotte solo con memoria. Sul merito, ha escluso che i vizi denunciati sulla notifica integrassero inesistenza: al più si trattava di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, tanto più che la notifica era stata effettuata personalmente alla destinataria e da questa ricevuta con firma. Ha inoltre affermato che l'eventuale contestazione dell'iscrizione a ruolo non imponeva la chiamata in causa d'ufficio del Comune, essendo onere del concessionario, se del caso, chiamare l'ente creditore, ma non ricorrendo un litisconsorzio necessario. Quanto alla decadenza, la Corte ha ricostruito la disciplina della TARSU distinguendo tra riscossione mediante ruolo, in cui opera l'art. 72 d.lgs. 507/1993 per le ipotesi di denuncia del contribuente, e riscossione coattiva diretta o comunque preceduta da avviso di accertamento, in cui si applicano i termini di cui all'art. 1, commi 161 e 163, l. 296/2006. Nel caso concreto, poiché vi era stato un avviso di accertamento notificato il 25.6.2007 e la cartella era stata resa esecutiva il 25.1.2010, non vi era decadenza. Le spese sono state integralmente compensate per l'incertezza normativa e la novità della questione posta dal primo motivo.
Norme richiamate
si applica alla riscossione TARSU mediante ruolo, in particolare quando l'iscrizione a ruolo segue una denuncia del contribuente, anche tardiva; non governa la fattispecie di riscossione coattiva preceduta da avviso di accertamento in presenza di omessa/incompleta/infedele denuncia, per la quale operano norme successive incompatibili in parte qua.
nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano solo la regolarità degli atti esecutivi, il concessionario può chiamare in causa l'ente creditore; non è imposto al giudice un litisconsorzio necessario d'ufficio.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate o precluse le doglianze così formulate, soprattutto in tema di prova della notifica e della documentazione prodotta.
richiamato per la prova e le modalità di notifica della cartella; la Corte ribadisce che i vizi della relata o della documentazione integrano, al più, nullità sanabile e non inesistenza quando sia comunque riconoscibile l'attività notificatoria e vi sia consegna al destinatario.
richiamato insieme alle norme sulle notificazioni; la Corte valorizza il principio per cui le difformità dal modello legale non comportano automaticamente inesistenza della notifica.
richiamato in tema di notificazioni; la Corte applica il criterio distintivo tra inesistenza e nullità della notifica.
la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo, specie quando l'atto è comunque pervenuto al destinatario e questi ha apposto firma per ricevuta.
richiamato per il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche o informatiche prodotte in giudizio.
in caso di disconoscimento della conformità delle copie, il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate e gli elementi istruttori disponibili, senza limitarsi a escluderne in blocco l'efficacia probatoria.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sull'efficacia delle copie prodotte nel processo tributario e sul disconoscimento di conformità.
richiamato dai motivi, in relazione all'attestazione di conformità delle copie.
la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione è valida anche nelle controversie tributarie, in quanto compatibile con l'art. 62 d.lgs. 546/1992.
nel giudizio di cassazione tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e della l. 53/1994 sulla notificazione via PEC.
art. 1, commi 161, 163 e 172, l. n. 296/2006
i commi 161 e 163 disciplinano termini per avviso di accertamento e titolo esecutivo nella riscossione coattiva dei tributi locali; il comma 172 abroga in parte la previgente disciplina incompatibile, compreso l'art. 71 d.lgs. 507/1993 salvo il comma 4.
richiamato per affermare l'abrogazione per incompatibilità quando la legge posteriore regola l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore.
richiamato come schema per la chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario nelle liti fiscali pertinenti.
il ricorso che lamenti omessa pronuncia deve dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non bastando una generica censura di motivazione insufficiente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la censura in cassazione deve essere specifica e ricondotta alla corretta ipotesi di impugnazione; la doglianza di omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza, non come semplice violazione di legge o vizio motivazionale.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella esattoriale, l'inesistenza è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, specie se l'atto è comunque pervenuto al destinatario.
- Nel processo tributario, se il contribuente impugna l'atto nei confronti del concessionario della riscossione, la mancata chiamata in causa dell'ente creditore non determina di per sé nullità del giudizio né impone al giudice l'integrazione d'ufficio del contraddittorio; l'eventuale chiamata spetta al convenuto secondo l'art. 39 d.lgs. 112/1999.
- In materia di TARSU, la disciplina dei termini decadenziali va distintamente applicata a seconda del procedimento prescelto dall'ente: se la riscossione avviene mediante ruolo sulla base della denuncia del contribuente opera l'art. 72 d.lgs. 507/1993; se invece manca la denuncia o essa è incompleta o infedele e vi è avviso di accertamento, operano i termini di cui all'art. 1, commi 161 e 163, l. 296/2006.
- L'abrogazione parziale di una disciplina speciale può desumersi per incompatibilità quando la normativa successiva regoli compiutamente la stessa materia e sia incompatibile con il precedente termine decadenziale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia deve essere proposta come vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non può essere surrettiziamente veicolata come violazione di legge o vizio di motivazione.
- Quando siano contestate copie fotostatiche o riproduzioni informatiche di atti di notifica, il giudice non può escluderne automaticamente il valore probatorio per la sola mancanza di una formale attestazione di conformità, ma deve valutarle insieme agli altri elementi istruttori e alle specifiche contestazioni formulate.
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