Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IMU relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Il ricorso introduttivo è stato respinto in primo grado. In appello, la pretesa tributaria del Comune è stata ridotta di un terzo e le spese sono state compensate integralmente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la decisione di appello fosse priva di motivazione, anche solo implicita, e non esplicitasse le ragioni dell'accoglimento parziale dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto assente già sul piano grafico: la decisione, pur dopo una dettagliata esposizione delle doglianze dell'appellante, si limitava ad accogliere l'appello e a ridurre di un terzo la pretesa tributaria senza indicare alcuna ragione, neppure implicitamente, e senza dar conto di eventuali accertamenti di fatto. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
art. 111 Cost.
è richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132 c.p.c.
è indicato come norma che impone la motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato quale disposizione sulla forma e contenuto della motivazione.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione sia mancante in modo assoluto, anche solo sotto il profilo grafico, senza che sia possibile desumere le ragioni della decisione.
- Non è sufficiente, per rispettare l'obbligo di motivazione, una pronuncia che accolga o rigetti le domande senza esplicitare, neppure implicitamente, il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- Quando il giudice di merito decide in senso difforme dalle conclusioni di primo grado o accoglie parzialmente un'impugnazione, deve rendere percepibili le ragioni in fatto e in diritto della propria determinazione, specie se la soluzione presuppone accertamenti fattuali.
- Il vizio di motivazione assente integra un error in procedendo denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con cassazione della decisione e rinvio al giudice di merito.
Come è indicizzato
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