Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso perché, in prossimità dell'adunanza, i ricorrenti principali hanno rinunciato al ricorso; la banca ha accettato la rinuncia e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale, rinuncia accettata dai controricorrenti. In presenza delle reciproche rinunce e dell'accordo transattivo richiamato in atti, il giudizio viene dichiarato estinto. Nulla viene statuito sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un correntista, obbligato principale, e dalla fideiussore del medesimo rapporto. Il Tribunale di Taranto aveva revocato il decreto ingiuntivo e, accogliendo la riconvenzionale dell'opponente principale, aveva condannato la banca al pagamento di una somma risultante dalla rideterminazione dei rapporti di dare-avere relativi a due rapporti bancari, un conto anticipi e un conto corrente. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha poi riformato integralmente la decisione, rigettando l'opposizione e respingendo la domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza i due correntisti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima dell'adunanza entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, con accettazione della controparte e menzione di un accordo transattivo raggiunto tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio anche quando penda un ricorso incidentale, purché vi sia a sua volta rinuncia accettata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca delle parti, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure né provvede sulle spese, se non vi siano ragioni ulteriori emergenti dal testo della decisione.
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