Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, comunicata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate. Non vi è stata quindi decisione nel merito sulla deducibilità dei costi o sulla corretta applicazione dell'art. 109 del TUIR.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Alla società era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di costi per provvigioni ritenuti indeducibili perché non supportati da idonea documentazione. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso; l'appello era stato a sua volta respinto dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto che i costi non fossero certi, determinati nella debenza, riferibili all'anno 2005 e sufficientemente documentati. In Cassazione la società aveva proposto un unico motivo denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Tuttavia, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, rappresentando anche che nelle more era stato dichiarato il fallimento.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma era invocata dalla ricorrente come parametro della deducibilità dei costi; la Corte non ne ha esaminato il merito perché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, ossia violazione o falsa applicazione di legge; anche questo motivo non è stato scrutinato per l'intervenuta rinuncia.
art. 391 c.p.c.
È la base normativa richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente comunicata al controricorrente dopo la fissazione dell'adunanza camerale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, se sussistono i presupposti di legge.
- Quando il ricorso viene rinunciato, la Corte non esamina i motivi proposti e non si pronuncia sul merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate secondo la valutazione della Corte.
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