Cassazione Civile, Ordinanza n. 17426/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali l'ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili: in particolare provvigioni non supportate da idonea documentazione e, per il 2007, la quota di ammortamento di un autocarro che risultava acquistato e rivenduto nel 2006. I giudici di merito avevano rigettato sia il ricorso in primo grado sia l'appello, escludendo la deducibilità delle provvigioni perché non certe, non determinate nella debenza e prive di riscontri documentali sufficientemente chiari e specifici, nonché la deducibilità dell'ammortamento del bene mobile ceduto nell'anno precedente. In cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; tuttavia, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, ha comunicato la rinuncia al giudizio, anche rappresentando che nelle more era stato dichiarato il fallimento e che non aveva più interesse alla prosecuzione della lite.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma invocata dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale vizio denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando interviene la rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte non affronta il merito delle censure e dichiara l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate secondo la valutazione della Corte.
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