Cassazione Civile, Ordinanza n. 17420/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un ente locale aveva stipulato con una banca un contratto di tesoreria comunale, affidandole la gestione finanziaria, tra cui l'esecuzione di pagamenti. Dopo l'emissione di un prestito obbligazionario destinato al rifinanziamento e all'estinzione anticipata di mutui, l'ente aveva disposto due mandati di pagamento verso la Cassa Depositi e Prestiti. I bonifici erano stati eseguiti dalla banca con accredito considerato tardivo, perché la valuta sarebbe risultata utile solo il giorno lavorativo successivo, con conseguente storno delle somme da parte del beneficiario e annullamento del prestito da parte dell'ente. In primo grado la banca era stata condannata al risarcimento del danno; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi non provata la conoscenza, da parte della banca, dell'essenzialità del termine di pagamento e non dimostrata una violazione della diligenza professionale o delle istruzioni impartite al tesoriere. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi e violazione del canone di diligenza qualificata del banchiere professionale, sostenendo che la provvista era disponibile prima di quanto accertato dalla corte territoriale e che i bonifici erano stati eseguiti con ritardo; omesso esame della circostanza che i bonifici erano stati effettuati in orario mattutino, indice della consapevolezza dell'urgenza; violazione delle norme sul servizio di tesoreria e dell'art. 185 del testo unico enti locali, assumendo che la banca conosceva comunque l'essenzialità del termine e che il ritardo era di per sé fonte di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, sotto l'apparente denuncia di omesso esame e violazione di legge, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva già esaminato e escluso la prova della conoscenza, da parte della banca, dell'essenzialità del termine, nonché accertato che i bonifici erano stati eseguiti il giorno successivo alla ricezione della provvista, senza emergere una violazione della diligenza professionale. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche o non autosufficienti, in particolare quella relativa ad altre operazioni analoghe eseguite per un diverso comune. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della diligenza qualificata del banchiere professionale; la censura del ricorrente è stata però ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 8 del contratto di tesoreria
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del tesoriere di consentire l'immediato espletamento delle operazioni contabili; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura, perché fondata su un diverso apprezzamento dei fatti.
Richiamato in relazione al contenuto dei mandati di pagamento e all'indicazione della scadenza, qualora prevista; la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva escluso che la banca conoscesse il termine essenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di omesso esame o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la decisione impugnata abbia già esaminato la circostanza decisiva contestata.
- La responsabilità del tesoriere o della banca incaricata di eseguire un pagamento non può essere affermata solo sulla base del ritardo materiale dell'operazione, se il giudice di merito accerta che non vi era prova della conoscenza dell'essenzialità del termine e che il pagamento è stato eseguito secondo le ordinarie regole del servizio.
- Le doglianze che richiamano precedenti operazioni analoghe o circostanze fattuali ulteriori devono essere specifiche e autosufficienti; altrimenti sono inammissibili per genericità.
- La censura per violazione di norme che regolano il servizio di tesoreria è inammissibile quando non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con l'accertamento di fatto sull'assenza di prova della consapevolezza del termine essenziale.
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