Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, in favore di un creditore di un'indennità assicurativa pari a 40.000 euro, perché la somma fu bonificata dalla compagnia assicuratrice su un conto corrente indicato con IBAN corretto ma intestato a un soggetto diverso dal beneficiario voluto. Il creditore, poi fallito, agì contro la banca intermediaria che aveva eseguito l'accredito, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sul presupposto che la banca, ricevuto un ordine di bonifico con IBAN e nominativo del beneficiario non coincidenti, avrebbe dovuto accorgersi dell'errore, adottare cautele e, comunque, non eseguire l'operazione senza verifiche. Il tribunale accolse la domanda, ritenendo negligente la banca per non aver controllato la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario. La corte d'appello confermò, valorizzando l'art. 24 del d.lgs. 11/2010, la disciplina privacy e il principio di vicinanza della prova. In cassazione la banca ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1188, 1189 c.c. e dell'art. 24 d.lgs. 11/2010, sostenendo che il pregiudizio del creditore derivava dall'erroneo pagamento al terzo da parte del debitore originario e che la banca intermediaria non aveva causato alcun danno; 2) violazione degli artt. 20, 23 e 24 d.lgs. 11/2010, dell'art. 12 c.c. e della disciplina privacy, contestando che tali norme imponessero alla banca controlli preventivi o obblighi di informazione verso terzi; 3) in subordine, omesso esame del fatto decisivo relativo al ruolo della banca nell'operazione, cioè se essa fosse prestatore del servizio di pagamento del beneficiario oppure anche del pagatore. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha escluso che si potesse fondare la responsabilità su un obbligo generale di controllo preventivo dell'IBAN in capo alla banca; ha invece affermato che, nel caso di bonifico verso un beneficiario che non abbia un rapporto di conto presso la banca intermediaria, non opera in modo decisivo la disciplina speciale dell'art. 24 d.lgs. 11/2010, sicché si applicano le regole di diritto comune. In tale contesto, la banca che abbia eseguito il pagamento può rispondere verso il beneficiario insoddisfatto secondo la teoria del contatto sociale qualificato, dovendo provare di aver adottato tutte le cautele necessarie o di essersi comunque attivata per consentire l'individuazione del soggetto erroneamente pagato, anche comunicandone i dati anagrafici o societari; non è opponibile la privacy per rifiutare tale comunicazione quando ciò serva alla tutela del diritto di difesa e al recupero della somma. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione e con conferma della condanna della banca al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di cassazione della banca. Ha però corretto la motivazione della sentenza di merito, chiarendo che non esiste un obbligo generalizzato della banca di verificare preventivamente la corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario; tuttavia, quando il beneficiario indicato non ha un conto presso la banca intermediaria, la disciplina speciale dei servizi di pagamento non esaurisce la tutela e si applicano le regole di diritto comune. In questa cornice la banca può essere responsabile, secondo il contatto sociale qualificato, se non dimostra di avere adottato le cautele necessarie o di essersi attivata per consentire al creditore di individuare il reale accipiens, senza potersi opporre alla privacy per negare i dati identificativi del destinatario del bonifico. È stata anche disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per la novità della questione e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità della banca è stata ricondotta al fatto illecito solo in via ricostruttiva nei giudizi di merito; in cassazione la Corte ha precisato che, nel caso concreto, la tutela va letta alla luce anche delle regole di diritto comune e del contatto sociale qualificato, senza imporre un obbligo generale di controllo preventivo.
Invocato dalla ricorrente per escludere che il pagamento errato abbia leso il credito del beneficiario; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque configurabile una responsabilità della banca secondo le regole di diritto comune nel quadro della concreta operazione di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento al terzo avrebbe comunque estinto l'obbligazione; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo, perché la questione principale riguardava il comportamento dell'intermediario e gli obblighi di protezione verso il beneficiario insoddisfatto.
art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
La norma attribuisce rilievo centrale all'identificativo unico (IBAN), esonera il prestatore di servizi di pagamento dalla responsabilità quando l'ordine è eseguito conformemente a tale identificativo e impone, in caso di errore, di compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi; non impone però un controllo preventivo generalizzato di corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario.
art. 25 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
È richiamato quale norma sulla responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dell'operazione; la Corte chiarisce che la disciplina speciale non esclude, nel caso concreto, l'applicazione delle regole di diritto comune quando il beneficiario non abbia rapporto di conto presso la banca intermediaria.
art. 16 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
La norma è valorizzata per affermare che, in presenza di errore materiale o impossibilità di corretta esecuzione, l'intermediario può rifiutare o interrompere l'operazione e deve comunicare all'utente il rifiuto e, ove possibile, la procedura per correggere l'errore.
art. 20 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
Richiamato come termine per l'esecuzione delle operazioni di pagamento e per la comunicazione della procedura di correzione dell'errore.
art. 23 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
Censurato nel motivo di ricorso, ma non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Invocato dalla ricorrente per contestare un'interpretazione estensiva o analogica della disciplina speciale; la Corte privilegia un coordinamento tra disciplina speciale e regole di diritto comune, senza trarre da tale norma un divieto di tutela del beneficiario.
Richiamato nel ragionamento sulla diligenza professionale della banca; la Corte afferma che, una volta emersa la consapevolezza dell'errore, l'intermediario deve comportarsi con la diligenza qualificata richiesta al professionista.
Usato nel passaggio sull'onere della prova nei rapporti contrattuali/para-contrattuali: chi invoca la responsabilità della banca deve allegare la consapevolezza dell'errore, mentre l'intermediario deve provare di avere agito correttamente secondo il sistema applicato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
È il fondamento del potere della Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, pur mantenendone fermo il dispositivo.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Indica il rito sommario con cui fu introdotta originariamente la domanda davanti al tribunale.
Massime di principio
- In materia di bonifico eseguito con IBAN corretto ma intestazione del beneficiario non coincidente, la disciplina speciale dei servizi di pagamento ruota sull'identificativo unico e non impone, di regola, alla banca un controllo preventivo generalizzato di corrispondenza tra IBAN e nome.
- L'esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento non esaurisce sempre la tutela: quando il beneficiario indicato non ha un rapporto di conto presso la banca intermediaria, possono operare le regole di diritto comune e, in particolare, l'obbligo di diligenza professionale e protezione verso il soggetto interessato al buon fine del pagamento.
- La responsabilità dell'intermediario, in questo contesto, non è configurata come oggettiva: occorre verificare se la banca abbia avuto consapevolezza dell'errore e, una volta acquisitala, abbia adottato le cautele esigibili o si sia attivata per consentire il recupero della somma e l'individuazione del reale accipiens.
- La tutela della riservatezza dei dati del correntista non può essere opposta in modo assoluto quando sia necessario comunicare i dati anagrafici o societari del soggetto che ha ricevuto indebitamente il pagamento, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e l'azione di recupero.
- Nel riparto dell'onere probatorio, chi agisce per la responsabilità della banca deve allegare la conoscenza dell'incongruenza o il fatto che la banca, in concreto, abbia proseguito nonostante l'errore; la banca, per andare esente, deve dimostrare di aver operato secondo il sistema di pagamento applicabile e di avere rispettato le cautele richieste dal caso concreto.
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