Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato il classamento di un immobile complesso, attribuendogli la categoria D/8 e una rendita superiore rispetto a quella dichiarata con DOCFA (categoria E/9). La società aveva contestato sia la legittimità sostanziale della rettifica sia vizi formali dell'atto: in primo grado era stata dedotta la mancanza di sottoscrizione e la carenza di motivazione; in appello si era discusso anche della pretesa estraneità della società all'immobile, poiché non proprietaria e non più concessionaria del bene da tempo. Il primo giudizio di legittimità aveva già cassato la precedente decisione di merito per omessa pronuncia proprio sul punto dell'estraneità della società rispetto all'immobile. In sede di rinvio, la CTR aveva ritenuto legittimo e sufficientemente motivato l'avviso, affermando però che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare in fase esecutiva la reale titolarità degli immobili. Con il nuovo ricorso per cassazione la società ha denunciato, in sintesi: violazione del giudicato di rinvio e dell'art. 384 c.p.c. per mancata decisione sul tema della legittimazione passiva; violazione dell'art. 74 l. 342/2000 per notifica dell'atto a soggetto asseritamente non intestatario; difetto di valida sottoscrizione per mancanza di delega; difetto di motivazione dell'avviso sulla ragione della variazione da E/9 a D/8; ultrapetizione per avere la CTR confermato l'atto con argomentazioni diverse da quelle dell'Ufficio; e, infine, erronea applicazione della disciplina catastale sulle categorie E e D/8.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso della società, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al dictum rescindente, poiché aveva omesso di pronunciarsi sul tema centrale dell'estraneità/legittimazione passiva della società rispetto all'immobile oggetto dell'avviso, limitandosi a rinviare a una verifica in sede esecutiva. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Indica i vizi dedotti nei ricorsi per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/insufficiente motivazione, ma la Corte risolve la controversia sul mancato rispetto del giudicato rescindente nel rinvio.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e al decisum della sentenza di cassazione e non può eluderli con una soluzione solo apparente o rinviare la questione alla fase esecutiva.
L'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'estraneità della società integra un vizio rilevante; il giudice deve decidere sul punto devoluto.
Richiamato dalla parte per sostenere che gli atti di attribuzione o rettifica della rendita devono essere notificati agli intestatari della partita catastale.
Invocato per il dovere di motivazione dell'atto impositivo; la parte sosteneva che l'avviso non esplicitasse i presupposti della rettifica catastale.
Richiamato per contestare la validità dell'atto in mancanza di una valida sottoscrizione/delega.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Citado in relazione alla necessità di verificare la legittimazione del sottoscrittore dell'atto.
Richiamato per il difetto assoluto di motivazione della sentenza o dell'atto, secondo la prospettazione della parte.
Richiamato dalla parte per il dovere di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 2, commi 40 ss., d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006
Norma richiamata per il divieto di comprendere nelle categorie catastali E immobili o porzioni con autonomia funzionale e reddituale destinati ad usi commerciali o diversi.
art. 4, comma 5, d.P.R. 633/1972
Richiamato per sostenere che la gestione delle fiere è attività commerciale e dunque l'immobile va ricondotto alle categorie speciali D.
artt. 6, 8, 30 e 61 d.P.R. 1142/1949
Richiamati per la disciplina catastale delle categorie e per contestare la riconducibilità del compendio fieristico alla categoria D/8 o alla categoria E.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti oggettivi e soggettivi fissati dalla sentenza di cassazione e non può sostituire al dictum rescindente una motivazione diversa o evasiva.
- L'omessa pronuncia su un motivo specifico di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando concerne una questione decisiva devoluta al giudice di merito.
- Quando la Cassazione ha cassato con rinvio per una specifica questione preliminare, il giudice di rinvio deve affrontarla espressamente e non può differirne la soluzione alla fase esecutiva.
- L'effettiva titolarità del bene e la legittimazione passiva del destinatario dell'atto devono essere esaminate nel merito quando sono oggetto del devolutum e del dictum rescindente.
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