Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)
La controversia
I ricorrenti avevano dedotto di essersi iscritti a scuole di specializzazione medica in anni precedenti al 2006/2007, di avere svolto la formazione a tempo pieno e in regime di esclusività nelle strutture ospedaliere e di aver percepito una borsa di studio ritenuta inadeguata. Sostenevano che le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti imponevano una remunerazione adeguata e che l’Italia avesse tardivamente o incompletamente recepito tali obblighi. Chiedevano quindi il risarcimento/adeguamento economico per il periodo 1993-1999 e, comunque, la rivalutazione delle somme, oltre alla riforma della condanna alle spese di appello, ritenendo di non essere soccombenti verso i Ministeri evocati solo per litis denuntiatio. I motivi di ricorso denunciavano violazione delle norme e direttive europee richiamate, oltre che dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 91, 97, 348-ter c.p.c.; veniva anche richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla persistenza dell’obbligo statale di mantenere adeguata nel tempo la remunerazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché contrastavano con un orientamento consolidato: la direttiva del 1993 non aveva introdotto un nuovo obbligo economico rispetto alle direttive precedenti, l’adeguata remunerazione era già stata attuata con il d.lgs. n. 257/1991, il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituiva il primo effettivo recepimento in materia economica e, per i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007, continuava ad applicarsi la disciplina del 1991. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale e ribadito che la borsa di studio non era soggetta all’adeguamento triennale. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che i Ministeri erano stati evocati solo ai fini di litis denuntiatio e che le domande in appello erano state rivolte soltanto contro la Presidenza del Consiglio; pertanto, i Ministeri non potevano essere destinatari della condanna alle spese. L’ordinanza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese del secondo grado, con rinvio alla Corte d’appello per rideterminarle in favore della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Norme richiamate
nn. 3, 4, 5; art. 360 bis c.p.c.
Le censure sul merito economico erano inammissibili perché il giudice di merito si era attenuto a un orientamento consolidato della Cassazione.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello non ha impedito la valutazione in cassazione del capo sulle spese.
Le spese vanno poste a carico della parte effettivamente soccombente; non sono dovute verso chi è stato evocato solo per litis denuntiatio.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha valorizzato il principio della soccombenza effettiva.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese.
art. 10 Cost.
Richiamato nei motivi principali in relazione agli obblighi comunitari.
art. 1, 10, 11, 12 preleggi
Richiamate dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione conforme alle direttive UE.
L’obbligazione riconosciuta come debito di valuta consente, se provato, il maggior danno e gli interessi legali alle condizioni di legge.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
La borsa di studio introdotta dal decreto è stata ritenuta sufficiente ad attuare gli obblighi comunitari di remunerazione adeguata.
Ha introdotto il nuovo contratto di formazione specialistica, ma con efficacia differita per gli iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007.
Il trattamento economico ivi previsto si applica solo agli specializzandi dall’anno accademico 2006/2007.
Lo status previdenziale connesso al nuovo regime non è applicabile ai soggetti formati secondo la disciplina previgente.
art. 1, comma 300, l. n. 266/2005
Ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006/2007.
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’adeguamento previsto dal d.lgs. n. 257/1991.
art. 36, comma 1, l. n. 289/2002
Ha confermato l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato nei motivi per l’asserito inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato nei motivi per l’asserito inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari.
direttiva 75/362/CEE
Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.
direttiva 75/363/CEE
Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.
direttiva 82/76/CEE
Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.
direttiva 93/16/CEE
È stata qualificata come testo compilativo, di coordinamento e aggiornamento, senza innovazioni sulla misura dei compensi.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata come direttiva recepita successivamente, ma non decisiva per il periodo controverso.
Richiamato quale atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
Richiamato dai ricorrenti nei motivi, senza incidere sulla soluzione finale.
Richiamata dai ricorrenti nei motivi, senza incidere sulla soluzione finale.
Richiamata dalla Corte come parte del recepimento antecedente delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica.
Richiamata quale legge di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
Massime di principio
- In materia di medici specializzandi, per i soggetti iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina economica previgente del d.lgs. n. 257/1991, mentre il nuovo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti successivamente.
- La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo economico rispetto alle direttive precedenti sulla formazione specialistica, ma ne ha sostanzialmente coordinato e aggiornato il contenuto; pertanto, il recepimento nazionale del 1991 è stato considerato sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari in punto di remunerazione adeguata.
- La nozione di "adeguata remunerazione" richiesta dalle direttive comunitarie, per il periodo in esame, non è stata ritenuta dal giudice di legittimità parametro autonomamente determinabile in modo da imporre un adeguamento ulteriore della borsa di studio sulla base della sola svalutazione monetaria.
- Il trattamento economico previsto per i medici specializzandi dalla nuova disciplina non è qualificabile come retribuzione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e, quindi, non si applica il parametro dell’art. 36 Cost.
- Quando l’appellante o il ricorrente notifichi l’impugnazione a una parte solo per litis denuntiatio, senza formulare domande contro di essa e in assenza di soccombenza nei suoi confronti, non possono essere poste a suo carico le spese processuali.
- Le censure che investono questioni già risolte da un orientamento consolidato della Cassazione sono dichiarate inammissibili ex art. 360-bis c.p.c. se non vengono prospettati argomenti idonei a superare quel precedente indirizzo.
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