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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)

La controversia

I ricorrenti avevano dedotto di essersi iscritti a scuole di specializzazione medica in anni precedenti al 2006/2007, di avere svolto la formazione a tempo pieno e in regime di esclusività nelle strutture ospedaliere e di aver percepito una borsa di studio ritenuta inadeguata. Sostenevano che le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti imponevano una remunerazione adeguata e che l’Italia avesse tardivamente o incompletamente recepito tali obblighi. Chiedevano quindi il risarcimento/adeguamento economico per il periodo 1993-1999 e, comunque, la rivalutazione delle somme, oltre alla riforma della condanna alle spese di appello, ritenendo di non essere soccombenti verso i Ministeri evocati solo per litis denuntiatio. I motivi di ricorso denunciavano violazione delle norme e direttive europee richiamate, oltre che dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 91, 97, 348-ter c.p.c.; veniva anche richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla persistenza dell’obbligo statale di mantenere adeguata nel tempo la remunerazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché contrastavano con un orientamento consolidato: la direttiva del 1993 non aveva introdotto un nuovo obbligo economico rispetto alle direttive precedenti, l’adeguata remunerazione era già stata attuata con il d.lgs. n. 257/1991, il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituiva il primo effettivo recepimento in materia economica e, per i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007, continuava ad applicarsi la disciplina del 1991. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale e ribadito che la borsa di studio non era soggetta all’adeguamento triennale. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che i Ministeri erano stati evocati solo ai fini di litis denuntiatio e che le domande in appello erano state rivolte soltanto contro la Presidenza del Consiglio; pertanto, i Ministeri non potevano essere destinatari della condanna alle spese. L’ordinanza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese del secondo grado, con rinvio alla Corte d’appello per rideterminarle in favore della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4, 5; art. 360 bis c.p.c.

    Le censure sul merito economico erano inammissibili perché il giudice di merito si era attenuto a un orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello non ha impedito la valutazione in cassazione del capo sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno poste a carico della parte effettivamente soccombente; non sono dovute verso chi è stato evocato solo per litis denuntiatio.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha valorizzato il principio della soccombenza effettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nei motivi principali in relazione agli obblighi comunitari.

  • art. 1, 10, 11, 12 preleggi

    Richiamate dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione conforme alle direttive UE.

  • art. 1224 c.c.

    L’obbligazione riconosciuta come debito di valuta consente, se provato, il maggior danno e gli interessi legali alle condizioni di legge.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    La borsa di studio introdotta dal decreto è stata ritenuta sufficiente ad attuare gli obblighi comunitari di remunerazione adeguata.

  • art. 37 d.lgs. n. 368/1999

    Ha introdotto il nuovo contratto di formazione specialistica, ma con efficacia differita per gli iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    Il trattamento economico ivi previsto si applica solo agli specializzandi dall’anno accademico 2006/2007.

  • art. 41 d.lgs. n. 368/1999

    Lo status previdenziale connesso al nuovo regime non è applicabile ai soggetti formati secondo la disciplina previgente.

  • art. 1, comma 300, l. n. 266/2005

    Ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006/2007.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’adeguamento previsto dal d.lgs. n. 257/1991.

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    Ha confermato l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato nei motivi per l’asserito inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato nei motivi per l’asserito inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari.

  • direttiva 75/362/CEE

    Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.

  • direttiva 75/363/CEE

    Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.

  • direttiva 82/76/CEE

    Indicata tra le fonti comunitarie già recepite e riprodotte dalle direttive successive.

  • direttiva 93/16/CEE

    È stata qualificata come testo compilativo, di coordinamento e aggiornamento, senza innovazioni sulla misura dei compensi.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata come direttiva recepita successivamente, ma non decisiva per il periodo controverso.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Richiamato quale atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. n. 517/1999

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi, senza incidere sulla soluzione finale.

  • l. n. 370/1999

    Richiamata dai ricorrenti nei motivi, senza incidere sulla soluzione finale.

  • l. n. 428/1990

    Richiamata dalla Corte come parte del recepimento antecedente delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica.

  • l. n. 13/2007

    Richiamata quale legge di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, per i soggetti iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina economica previgente del d.lgs. n. 257/1991, mentre il nuovo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti successivamente.
  • La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo economico rispetto alle direttive precedenti sulla formazione specialistica, ma ne ha sostanzialmente coordinato e aggiornato il contenuto; pertanto, il recepimento nazionale del 1991 è stato considerato sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari in punto di remunerazione adeguata.
  • La nozione di "adeguata remunerazione" richiesta dalle direttive comunitarie, per il periodo in esame, non è stata ritenuta dal giudice di legittimità parametro autonomamente determinabile in modo da imporre un adeguamento ulteriore della borsa di studio sulla base della sola svalutazione monetaria.
  • Il trattamento economico previsto per i medici specializzandi dalla nuova disciplina non è qualificabile come retribuzione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e, quindi, non si applica il parametro dell’art. 36 Cost.
  • Quando l’appellante o il ricorrente notifichi l’impugnazione a una parte solo per litis denuntiatio, senza formulare domande contro di essa e in assenza di soccombenza nei suoi confronti, non possono essere poste a suo carico le spese processuali.
  • Le censure che investono questioni già risolte da un orientamento consolidato della Cassazione sono dichiarate inammissibili ex art. 360-bis c.p.c. se non vengono prospettati argomenti idonei a superare quel precedente indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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