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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il pagamento di somme dovute dagli iscritti e rimaste insolute, relative a ruoli formati prima del 1999 e affidati alla riscossione tramite concessionario. Il concessionario aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la Corte d'appello aveva accolto l'appello, revocando il decreto. L'ente previdenziale ha quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sul rapporto tra ente e agente della riscossione, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina della responsabilità contrattuale e non quella pubblicistica speciale; (2) violazione della L. n. 228 del 2012 e del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'annullamento automatico dei ruoli fino al 31/12/1999 non potesse operare nei confronti di un ente privato privo di finanziamenti pubblici e che la norma comportasse un'illegittima ablazione patrimoniale; (3) questione di illegittimità costituzionale della disciplina del 2012 per violazione di parametri costituzionali e convenzionali, in particolare per l'asserita sottrazione senza indennizzo di crediti dell'ente; (4) violazione della disciplina del discarico e della rendicontazione, per non avere la Corte d'appello rilevato omissioni dell'esattore negli obblighi di informazione e recupero, che avrebbero dovuto far perdere il diritto al rimborso o al discarico; (5) violazione della disciplina attuativa del 2015, deducendo che l'annullamento dei ruoli sarebbe stato applicato senza verificare i presupposti e senza la corretta trasmissione degli elenchi delle quote, oltre a lamentare imprecisioni sul ruolo territorialmente interessato. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando un orientamento già consolidato, e ha ritenuto che la disciplina del 2012 si applichi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; che l'annullamento concerne solo il titolo esecutivo e non il credito sottostante; che l'eliminazione dalle scritture contabili ha valenza solo contabile; e che l'eventuale mancata rendicontazione non comporta, per i ruoli anteriori al 30/9/1999, la perdita del diritto al discarico in assenza di una specifica previsione normativa. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che la disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli prevista dalla L. n. 228 del 2012 si applica anche all'ente privatizzato e che essa incide soltanto sul ruolo quale titolo esecutivo, non sul credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari strumenti. Ha inoltre escluso che l'eventuale omissione degli obblighi di rendicontazione potesse far perdere, per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, il diritto al discarico in mancanza di una previsione espressa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 18 L. n. 576/1980

    Consente alla Cassa di provvedere alla riscossione dei contributi mediante ruoli, ma non esclude l'applicazione della disciplina successiva che regola il sistema di riscossione e l'annullamento dei ruoli.

  • artt. 45 e ss. D.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina della riscossione, ma ritenuti non decisivi rispetto alla normativa speciale successiva.

  • artt. 1 e ss., 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999

    La Corte richiama il nuovo sistema di riscossione, con obblighi dell'agente e condizioni del discarico per inesigibilità; per i ruoli anteriori al 30/9/1999 l'eventuale omissione informativa non comporta la perdita del discarico se non prevista espressamente.

  • L. n. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529

    La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli antecedenti al 31/12/1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati; l'effetto riguarda il solo titolo esecutivo e non il credito sottostante.

  • D.Lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    La natura privatistica della Cassa non impedisce l'applicazione della disciplina legislativa sulla riscossione mediante ruolo e sul suo annullamento.

  • D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3

    Disciplina attuativa della trasmissione degli elenchi e del discarico automatico delle quote; la Corte la considera coerente con l'annullamento del ruolo come misura contabile e organizzativa.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 59, comma 4-ter

    Per i ruoli precedenti al 30/9/1999 l'obbligo di rendicontazione decorreva da un decreto attuativo mai emanato; quindi l'inosservanza non può determinare la perdita del diritto al discarico in assenza di base normativa.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina va interpretata in modo conforme a ragionevolezza e proporzionalità, limitando l'effetto dell'annullamento al titolo esecutivo e non al credito.

  • artt. 38, 41 e 42 Cost.

    Le censure di incostituzionalità sono ritenute manifestamente infondate perché la legge non produce un'ablazione del credito, ma riorganizza il sistema di riscossione.

  • art. 117 Cost.

    È esclusa la violazione in relazione all'art. 6 CEDU, poiché la disciplina si inserisce in un percorso normativo già avviato e non incide irragionevolmente sulla parità delle parti o sull'affidamento.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La Corte esclude che vi sia espropriazione senza indennizzo, perché il credito non viene estinto e la misura riguarda solo la riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 6 CEDU

    Non vi è lesione del giusto processo o della parità delle armi per effetto della disciplina sopravvenuta, considerata non imprevedibile nel contesto evolutivo del sistema di riscossione.

Massime di principio

  • Quando il legislatore interviene sulla riscossione mediante ruolo, la disciplina sopravvenuta può applicarsi anche a enti privatizzati che svolgono una funzione pubblica e siano stati eccezionalmente ammessi a utilizzare quel sistema.
  • L'annullamento o il discarico del ruolo incide sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione, ma non estingue di per sé il credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari rimedi.
  • L'eliminazione delle quote dalle scritture contabili ha valore contabile e di veridicità del bilancio, non sostanziale ablatorio del diritto di credito.
  • In assenza di una previsione espressa, l'omissione degli obblighi di rendicontazione o informazione dell'agente della riscossione non determina, per i ruoli anteriori alla disciplina transitoria, la perdita del diritto al discarico.
  • La legittimità costituzionale della disciplina di annullamento dei ruoli si valuta in chiave di ragionevolezza e proporzionalità: è ammissibile una misura che razionalizzi la riscossione di crediti vetusti o di modesto importo senza comprimere il diritto di credito in sé.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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