Cassazione Civile, Ordinanza n. 25659/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da controlli doganali su importazioni effettuate nel 2012 da una società, all’esito dei quali l’Amministrazione contestava una classificazione doganale diversa da quella dichiarata e l’indebita fruizione di preferenze daziarie, anche per irregolarità dei certificati di origine FORM A. L’Ufficio emetteva atti impositivi e sanzionatori; la società non li impugnava tempestivamente e proponeva invece, in seguito, istanza di riesame in autotutela. Il diniego dell’autotutela veniva impugnato e accolto nei due gradi di merito sul presupposto che l’atto di diniego, avendo riesaminato la vicenda, si fosse sostituito ai precedenti provvedimenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso introduttivo; 2) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela quando diretta solo a rimettere in discussione il merito degli atti impositivi definitivi; 3) violazione della disciplina doganale sui certificati FORM A, in relazione al merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la statuizione di merito sull’impugnabilità del diniego di autotutela implicasse il rigetto dell’eccezione di tardività. Ha accolto il secondo motivo, affermando il principio per cui, contro il diniego di autotutela relativo ad atti impositivi o sanzionatori divenuti definitivi, non è consentito riaprire la contestazione dei vizi dell’atto originario, ma solo dedurre l’illegittimità del rifiuto e l’eventuale sussistenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contro il diniego di autotutela. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con l’eccezione sollevata, perché ne implica il rigetto.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Il diniego di autotutela non è impugnabile per rimettere in discussione il merito di atti tributari definitivi, ma solo per contestare vizi propri del rifiuto.
art. 97-unvicies e terdecies Reg. CEE n. 2454/93
Norma richiamata dal ricorrente nel terzo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di autotutela relativo ad un atto impositivo o sanzionatorio definitivo non consente di far valere, tramite l’impugnazione del rifiuto, i vizi dell’atto originario ormai preclusi.
- L’impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo per censurare l’illegittimità del rifiuto in sé e non per ottenere una nuova valutazione del merito della pretesa tributaria.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato alla verifica della presenza di ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, che avrebbero potuto giustificare la rimozione dell’atto da parte dell’Amministrazione.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione resa dal giudice sia incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, così da implicarne il rigetto.
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