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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25669/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La lite trae origine da un procedimento di equa riparazione nel quale, all'esito dell'accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte privata, la corte territoriale aveva rideterminato le spese liquidando € 800 di indennizzo, € 640 di compensi, un importo per tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti, un "arrotondamento" da € 832 a € 950 in considerazione della fase monitoria, oltre a € 54 di esborsi per le due fasi. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con i primi due ha censurato la liquidazione degli esborsi del monitorio e dell'opposizione per difetto di motivazione e per violazione delle norme sulle spese; con il terzo e quarto ha contestato la liquidazione complessiva dei compensi, in particolare l'arrotondamento operato e l'asserita necessità di motivare analiticamente ogni riduzione rispetto alla nota spese; con il quinto, sesto e settimo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione sulla mancata maggiorazione del compenso per il deposito telematico degli atti con tecniche informatiche agevolative, invocando anche la disciplina tariffaria professionale. Il Ministero non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che le doglianze relative agli esborsi dovessero essere fatte valere, a seconda dei casi, con il procedimento di correzione degli errori materiali o con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo, affermando che la motivazione era presente e che la liquidazione complessiva delle spese dell'intero procedimento di equa riparazione, considerato unitariamente nelle due fasi, non risultava inferiore ai minimi tariffari. Ha accolto il quinto motivo per omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per l'impiego di modalità informatiche, decidendo nel merito e negando tale maggiorazione perché, nei processi di equa riparazione, la documentazione è normalmente esigua e non ricorrono quelle esigenze di agevolazione della consultazione che la norma intende incentivare. Il sesto e il settimo motivo sono stati assorbiti. In conclusione, il ricorso è stato accolto solo in parte, con cassazione sostitutiva limitatamente alla questione della maggiorazione, e decisione nel merito sfavorevole al ricorrente su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della decisione deve essere esistente e intelligibile; la sua carenza o apparenza può essere denunciata, ma non nei termini prospettati per la liquidazione degli esborsi quando esistono rimedi specifici diversi dal ricorso per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere concisa o succinta, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone che la decisione esprima le ragioni di fatto e di diritto in modo adeguato, ma non analiticamente punto per punto su ogni singola voce spesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite devono essere regolate secondo la soccombenza e in relazione all'intera vicenda processuale quando l'opposizione è accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra vizio denunciabile; nel caso esaminato la mancata risposta sulla maggiorazione tariffaria ha consentito la cassazione sostitutiva con decisione nel merito.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Per contestare determinati errori sulla liquidazione degli esborsi è esperibile, se del caso, il rimedio della revocazione.

  • art. 4 co. 1-bis d.m. 55/2014

    "Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto"

    La maggiorazione ha senso soprattutto quando la consultazione di atti e documenti sia effettivamente agevolata da ricerca testuale e navigazione interna, tipicamente in presenza di documentazione numerosa o voluminosa; nei procedimenti di equa riparazione, caratterizzati da atti di modeste dimensioni e numero contenuto, la regola è l'esclusione della maggiorazione.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    La liquidazione dei compensi deve avvenire tenendo conto del valore della controversia.

  • art. 2 co. 1 d.m. 55/2014

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi.

  • art. 2 co. 2 d.m. 55/2014

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione degli esborsi e dei compensi.

  • art. 13 co. 6 l. 247/2012

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali e maggiorazioni.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione.

  • art. 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli esborsi del procedimento monitorio.

  • art. 30 co. 1 d.p.r. 115/2002

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli esborsi del procedimento monitorio.

  • art. 24 co. 1 l. 794/1942

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sui compensi.

  • art. 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina delle modalità informatiche e degli atti telematici.

  • art. 1 co. 1 d.l. 19/2020

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina emergenziale e telematica.

  • art. 23 co. 1 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina emergenziale e telematica.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese, la motivazione della decisione non deve essere analitica voce per voce: è sufficiente che consenta di comprendere, in modo logico e giuridicamente coerente, la ragione della quantificazione complessiva, soprattutto quando la pronuncia riguarda l'intera vicenda processuale e non singole poste isolate.
  • Quando l'opposizione contro la liquidazione delle spese viene accolta, la regolazione delle spese deve essere effettuata con riferimento all'intero procedimento, valutato unitariamente nelle sue fasi, e non solo alla fase di opposizione.
  • Le contestazioni concernenti gli esborsi e la loro specifica quantificazione possono richiedere rimedi processuali diversi dal ricorso per cassazione, come la correzione dell'errore materiale o la revocazione, a seconda del vizio dedotto.
  • La maggiorazione del compenso per il deposito telematico di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione non opera automaticamente in ogni causa: occorre verificare se, in concreto, la struttura della documentazione renda effettiva l'agevolazione che la norma intende premiare.
  • Nei procedimenti caratterizzati da documentazione esigua e di modeste dimensioni, come quelli di equa riparazione, la maggiorazione per l'idoneità informatica degli atti è normalmente esclusa perché manca un'effettiva utilità della consultazione agevolata.
  • L'omessa pronuncia sulla domanda di maggiorazione dei compensi integra un vizio processuale denunciabile in cassazione e può condurre, ove la causa sia matura, a decisione nel merito da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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