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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34408/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente; pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno 2005, fondato su indagini bancarie, con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA nei confronti di un professionista. In primo grado il reddito era stato rideterminato; in appello la decisione era stata confermata. In sede di legittimità questa Corte aveva poi cassato la sentenza di appello limitatamente ai versamenti sui conti correnti, disponendo rinvio. Dopo la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo gli importi accertati e l’agente della riscossione aveva notificato cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato la cartella, ottenendo una riduzione dell’importo, con esclusione dei prelevamenti imputati a reddito. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo da un lato che la mancata riassunzione comportasse l’estinzione dell’intero processo e la reviviscenza dell’atto originario, ma dall’altro che dovesse comunque essere considerato il giudicato interno formatosi sulla parte della pretesa relativa ai prelevamenti, nonché che la cartella non potesse essere annullata integralmente. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sugli effetti della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e sostenendo che l’estinzione travolgerebbe ogni giudicato interno, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’intera pretesa originaria. Il contribuente ha proposto a sua volta ricorso incidentale/principale articolando quattro motivi: sosteneva che la cartella avrebbe dovuto essere annullata o dichiarata nulla integralmente per violazione del giudicato interno e delle norme sul ruolo; censurava la motivazione sulla quantificazione dell’importo, assumendo che l’ordinanza di legittimità non avesse fissato alcun ammontare; deduceva l’insufficiente motivazione della cartella sugli interessi per mancata indicazione della base normativa e dei criteri di calcolo; lamentava infine motivazione apparente sul rigetto di tale censura.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha affermato che, nel processo tributario, l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione determina sì la definitività dell’atto impositivo nei limiti in cui non si sia formato un giudicato interno, ma non consente all’Ufficio di porre in riscossione la pretesa originaria prescindendo dagli effetti del giudicato parziale già formatosi. Di conseguenza la CTR aveva correttamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo non potesse essere annullata in toto, ma dovesse essere ricondotta alla misura corretta, escludendo le componenti già coperte da giudicato. Sono stati respinti anche i motivi del contribuente: la doglianza sull’integrale annullamento della cartella è stata ritenuta infondata perché il processo tributario è di impugnazione-merito e il giudice, ove escluda alcune voci della pretesa, deve rideterminarla nella misura corretta senza travolgere tutto l’atto; le censure sulla motivazione in tema di interessi sono state giudicate infondate, poiché la cartella seguiva un avviso di accertamento che aveva già determinato il quantum del debito, sicché era sufficiente il richiamo all’atto presupposto e la quantificazione degli accessori maturati.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l’estinzione dell’intero processo tributario, ma la definitività dell’atto impugnato opera solo nei limiti in cui non si sia formato un giudicato interno sulla pretesa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente erariale in tema di impugnabilità della cartella e degli effetti dell’estinzione del processo.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Norma evocata nella vicenda originaria come base dell’accertamento bancario.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina della riscossione in pendenza di giudizio attua di regola la definitività dell’atto, ma non supera la peculiarità del giudicato parziale formatosi sulla pretesa.

  • art. 393 c.p.c.

    È richiamato in via analogica per affermare che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio estingue l’intero processo, salvi gli effetti del giudicato già formato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha efficacia vincolante tra le parti e conforma definitivamente il rapporto giuridico, dovendo essere rispettato anche dall’amministrazione finanziaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione invocati dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione/nullità della sentenza impugnata.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La cartella di pagamento deve essere motivata in modo sufficiente; se segue un atto presupposto che ha già determinato il debito, è sufficiente il richiamo a tale atto e la quantificazione degli accessori.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è soddisfatta dal richiamo all’atto precedente quando la pretesa principale e gli accessori siano già stati determinati.

  • d.P.R. n. 602/1973

    È evocato nel ricorso del contribuente in relazione alla formazione e legittimità del ruolo e della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte rileva che non si applica all’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione determina la definitività dell’atto impositivo solo nei limiti in cui la pretesa non sia già stata ridotta o modificata da un giudicato interno formatosi nel corso del processo.
  • L’amministrazione finanziaria, una volta formatosi un giudicato parziale favorevole al contribuente, non può iscrivere a ruolo l’intera pretesa originaria come se quel giudicato non esistesse; deve adeguare la riscossione al contenuto sostanziale risultante dal giudicato.
  • La cartella di pagamento emessa dopo un avviso di accertamento già determinativo del quantum è congruamente motivata, quanto agli interessi, mediante il richiamo all’atto presupposto e l’indicazione dell’importo degli accessori maturati, senza necessità di esporre analiticamente criteri e calcoli.
  • Nel processo tributario il modello è di impugnazione-merito: se il giudice ritiene illegittime solo alcune componenti della pretesa, deve rideterminarla nella misura corretta entro i limiti delle domande, senza annullare necessariamente l’intero atto.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non lo è se, pur sintetica, rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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