Cassazione Civile, Ordinanza n. 21972/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale e di processo verbale di constatazione, l'amministrazione finanziaria emetteva due avvisi di accertamento: uno per il 2009, con recupero di ricavi ritenuti non dichiarati per violazione del principio di competenza; uno per il 2010, con recupero di maggiori quote di ammortamento e di costi ritenuti indebitamente dedotti perché imputabili al precedente esercizio. La società impugnava gli atti deducendo, in sintesi, la nullità della notificazione a mezzo posta diretta, la tardività dell'esercizio del potere accertativo, il difetto di sottoscrizione degli avvisi per invalidità della delega di firma, la nullità per violazione delle regole sulla competenza temporale e sulla motivazione, nonché l'illegittimità delle sanzioni. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) tardività dell'appello dell'Ufficio e mancata prova della notifica; 2) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, sostenendo che la delega di firma dovesse indicare ragioni e durata; 3) nullità/inesistenza della notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento esecutivi, con conseguente decadenza dal potere di accertamento; 4) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello sulla ripresa delle quote di ammortamento; 5) ulteriore violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e sul dovere di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Agenzia, perché dagli atti risultava che la notificazione era avvenuta entro il termine lungo; ha confermato che, ai fini dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la delega di firma al funzionario che sottoscrive l'avviso di accertamento non richiede l'indicazione di un termine di durata, trattandosi di mera delega di firma e non di funzioni; ha escluso l'inesistenza o nullità della notificazione diretta a mezzo posta, affermando che l'art. 29 d.l. n. 78 del 2010 non deroga alla disciplina generale della notifica postale degli atti tributari; ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità il quarto e il quinto motivo, relativi alla motivazione della ripresa sulle quote di ammortamento, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti rilevanti e non consentiva il controllo delle censure. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il principio di competenza temporale nella determinazione del reddito d'impresa
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sulla decadenza dal potere accertativo
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato; la delega di firma può essere conferita con ordine di servizio e non necessita dell'indicazione di un termine di durata
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di sottoscrizione degli avvisi
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
non introduce una deroga alle modalità ordinarie di notificazione degli avvisi di accertamento; consente la raccomandata con avviso di ricevimento per gli atti successivi di rideterminazione degli importi dovuti
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
non esclude il ricorso alla notificazione diretta a mezzo posta quale regola generale
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
costituisce la regola generale per la notificazione a mezzo posta degli atti tributari direttamente da parte degli uffici finanziari
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla parte ricorrente sul cumulo giuridico delle sanzioni
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria
richiamato in tema di motivazione apparente o mancante della sentenza
richiamato in tema di motivazione
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di ammissibilità/tardività dell'appello tributario
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di deposito e prova degli atti nel processo tributario
utilizzato per individuare il termine lungo di impugnazione della sentenza
richiamato per il computo dei termini processuali
richiamato per l'inammissibilità di nuove produzioni in cassazione
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente per il dovere generale di motivazione
art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi e delle quote di ammortamento
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul contenuto degli avvisi
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul contenuto degli avvisi
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del reddito d'impresa
Massime di principio
- La delega di firma dell'avviso di accertamento, quando si tratta di mera attribuzione della sottoscrizione a un funzionario interno, non è soggetta agli stessi requisiti formali della delega di funzioni: può risultare da ordini di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione di un termine finale di efficacia, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
- L'art. 29 d.l. n. 78 del 2010 non ha modificato la regola generale sulla notificazione degli avvisi di accertamento a mezzo posta da parte degli uffici finanziari; la facoltà di raccomandata con avviso di ricevimento prevista per atti successivi di rideterminazione degli importi non implica il divieto della notificazione diretta dell'atto originario.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la motivazione di un avviso o di una sentenza devono essere formulate con specificità e autosufficienza, riportando gli elementi essenziali degli atti e delle difese rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione apparente o insufficiente non può risolversi in una generica contestazione del merito dell'accertamento, ma deve indicare in modo puntuale perché la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione o dell'appello, il giudice di legittimità può verificare direttamente dagli atti la data di deposito della sentenza e la data di ricezione della notificazione, ritenendo tempestivo l'atto se spedito o ricevuto entro il termine legale applicabile.
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