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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29306/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione, a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente per locali siti in Formello destinati a laboratori artigianali, ha rettificato il classamento proposto in categoria C/2 attribuendo la categoria D/7 e incrementando le rendite. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: carenza o apparenza della motivazione della sentenza di appello; omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione delle deduzioni sull'erroneità della ricostruzione della destinazione industriale; violazione delle garanzie procedimentali per mancato contraddittorio/sopralluogo; insufficienza della motivazione dell'avviso; erronea applicazione delle regole sulla non contestazione e sull'apprezzamento delle prove, anche in relazione alla documentazione prodotta (certificato di agibilità, locazioni, perizia di parte).

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse motivata in modo sufficiente e non apparente, che il motivo ex art. 360 n. 5 fosse comunque precluso dalla doppia conforme, che nella procedura DOCFA non sia necessario un contraddittorio preventivo ulteriore né il sopralluogo dell'ufficio, e che l'avviso di accertamento catastale fosse adeguatamente motivato mediante indicazione dei dati essenziali e della diversa valutazione tecnica effettuata. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che il giudice di merito ha valutato correttamente le risultanze probatorie e che la destinazione catastale dipende dalla conformazione oggettiva e dalla potenzialità funzionale del bene, non dall'uso soggettivo fatto dal contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La mancanza di motivazione sussiste solo se la sentenza è del tutto priva di ragioni o presenta una motivazione meramente apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Nel processo tributario la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e non scende sotto il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    È il vizio dedotto per carenza di motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi è ristretto e, in caso di doppia conforme, ulteriormente precluso salvo specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto dei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non si dimostrano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo non si applicano agli avvisi di classamento catastale emessi a seguito di DOCFA, che non sono atti di verifica fiscale presso il contribuente e hanno una disciplina speciale.

  • art. 61, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato per escludere che fosse necessario il sopralluogo preventivo ai fini del classamento catastale contestato.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'avviso catastale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi quando non siano disattesi i dati del contribuente, mentre serve maggiore specificazione solo se l'Ufficio contesta elementi di fatto.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione deve consentire la comprensione della pretesa e la difesa del contribuente, ma nel caso DOCFA basta una motivazione sintetica se la divergenza è solo valutativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda l'acquisizione del fatto non contestato, ma nel processo tributario non impone all'Ufficio un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo già emesso.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA è un procedimento speciale, strutturato in modo partecipativo, che consente già l'interlocuzione del contribuente prima dell'atto di classamento.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Richiamato in relazione alla disciplina della procedura DOCFA.

  • art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Norma richiamata per la revisione delle rendite catastali urbane.

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Norma richiamata per la revisione delle rendite in caso di microzone.

  • art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70

    Richiamato per affermare che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento deriva da denuncia di variazione presentata dal contribuente.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale la categoria e la rendita dipendono dalla destinazione oggettiva del bene, cioè dalla sua conformazione strutturale e potenzialità funzionale, non dall'uso soggettivo concretamente impresso dal proprietario o conduttore.
  • Quando il contribuente utilizza la procedura DOCFA, l'Ufficio può discostarsi dalla proposta senza attivare un contraddittorio endoprocedimentale ulteriore, salvo specifiche previsioni normative; la procedura è già di per sé partecipata.
  • Nella revisione catastale, se l'Amministrazione non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della diversa categoria attribuita.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi o è intrinsecamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica ma logicamente coerente.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è ammesso il mero dissenso sull'apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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