Cassazione Civile, Ordinanza n. 29306/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione, a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente per locali siti in Formello destinati a laboratori artigianali, ha rettificato il classamento proposto in categoria C/2 attribuendo la categoria D/7 e incrementando le rendite. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: carenza o apparenza della motivazione della sentenza di appello; omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione delle deduzioni sull'erroneità della ricostruzione della destinazione industriale; violazione delle garanzie procedimentali per mancato contraddittorio/sopralluogo; insufficienza della motivazione dell'avviso; erronea applicazione delle regole sulla non contestazione e sull'apprezzamento delle prove, anche in relazione alla documentazione prodotta (certificato di agibilità, locazioni, perizia di parte).
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse motivata in modo sufficiente e non apparente, che il motivo ex art. 360 n. 5 fosse comunque precluso dalla doppia conforme, che nella procedura DOCFA non sia necessario un contraddittorio preventivo ulteriore né il sopralluogo dell'ufficio, e che l'avviso di accertamento catastale fosse adeguatamente motivato mediante indicazione dei dati essenziali e della diversa valutazione tecnica effettuata. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che il giudice di merito ha valutato correttamente le risultanze probatorie e che la destinazione catastale dipende dalla conformazione oggettiva e dalla potenzialità funzionale del bene, non dall'uso soggettivo fatto dal contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La mancanza di motivazione sussiste solo se la sentenza è del tutto priva di ragioni o presenta una motivazione meramente apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel processo tributario la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e non scende sotto il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il vizio dedotto per carenza di motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi è ristretto e, in caso di doppia conforme, ulteriormente precluso salvo specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto dei due gradi di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non si dimostrano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo non si applicano agli avvisi di classamento catastale emessi a seguito di DOCFA, che non sono atti di verifica fiscale presso il contribuente e hanno una disciplina speciale.
art. 61, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per escludere che fosse necessario il sopralluogo preventivo ai fini del classamento catastale contestato.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso catastale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi quando non siano disattesi i dati del contribuente, mentre serve maggiore specificazione solo se l'Ufficio contesta elementi di fatto.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione deve consentire la comprensione della pretesa e la difesa del contribuente, ma nel caso DOCFA basta una motivazione sintetica se la divergenza è solo valutativa.
La non contestazione riguarda l'acquisizione del fatto non contestato, ma nel processo tributario non impone all'Ufficio un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo già emesso.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
La procedura DOCFA è un procedimento speciale, strutturato in modo partecipativo, che consente già l'interlocuzione del contribuente prima dell'atto di classamento.
d.m. 26 luglio 2012
Richiamato in relazione alla disciplina della procedura DOCFA.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Norma richiamata per la revisione delle rendite catastali urbane.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Norma richiamata per la revisione delle rendite in caso di microzone.
art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato per affermare che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento deriva da denuncia di variazione presentata dal contribuente.
Massime di principio
- Nel classamento catastale la categoria e la rendita dipendono dalla destinazione oggettiva del bene, cioè dalla sua conformazione strutturale e potenzialità funzionale, non dall'uso soggettivo concretamente impresso dal proprietario o conduttore.
- Quando il contribuente utilizza la procedura DOCFA, l'Ufficio può discostarsi dalla proposta senza attivare un contraddittorio endoprocedimentale ulteriore, salvo specifiche previsioni normative; la procedura è già di per sé partecipata.
- Nella revisione catastale, se l'Amministrazione non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della diversa categoria attribuita.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi o è intrinsecamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica ma logicamente coerente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è ammesso il mero dissenso sull'apprezzamento del materiale probatorio.
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