Cassazione Civile, Ordinanza n. 10215/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo, deducendo la nullità dell'atto e dell'avviso di accertamento presupposto per mancata conoscenza degli atti impositivi, in relazione a un vizio della notifica che la CTR aveva ritenuto regolare. In cassazione ha censurato la sentenza d'appello per motivazione perplessa, incomprensibile e apparente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, perché la CTR si era limitata ad affermare la regolarità della notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 140 c.p.c. senza esaminare la dedotta irreperibilità assoluta e la residenza anagrafica risultante da certificato storico di residenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era inammissibile per difetto di specifica rappresentazione dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, interesse che deve sussistere anche nei processi pendenti alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 come introdotto dal d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la ricorrente non avesse allegato né dimostrato, neppure fino alla fase prossima all'udienza, uno specifico interesse ad agire nei casi selezionati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti e richiede che l'interesse sia provato nelle fasi di merito mediante rimessione in termini, in cassazione mediante deposito ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza/adunanza camerale, oppure nel giudizio di rinvio se occorrano accertamenti di fatto. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
Richiamato quale norma che impone la struttura minima della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente.
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze del processo tributario.
art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo richiamato nell'estratto di ruolo.
Richiamato come norma sul contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato per la disciplina della notifica dell'avviso di accertamento ritenuta regolare dalla CTR.
Richiamato in relazione alla modalità di notificazione ritenuta applicata nel caso concreto.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La Corte lo considera norma che seleziona i casi in cui la notifica invalida della cartella integra di per sé interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo; tale disciplina incide sulla decisione e si applica ai processi pendenti.
Norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per la vigenza della disciplina sull'estratto di ruolo.
Indicato come strumento processuale per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto per la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire non si presume in via generale, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato nei casi in cui la legge lo richiede come condizione dell'azione.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto nel 2021, incide anche sui giudizi pendenti e modifica la verifica dell'interesse ad agire, rendendo necessaria la prova del pregiudizio tutelabile nei tempi e nei modi consentiti dal rito.
- In cassazione, la dimostrazione di un interesse ad agire sopravvenuto o non ancora documentalmente provato può essere effettuata mediante deposito di documenti ex art. 372 c.p.c. fino all'udienza o all'adunanza camerale, mentre nei gradi di merito può rilevare la rimessione in termini.
- La censura sulla motivazione della sentenza non supera il vaglio di ammissibilità quando il ricorso difetta del presupposto processuale sostanziale dell'interesse ad agire.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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