Cassazione Civile, Ordinanza n. 10099/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un credito per onorari professionali di avvocato: gli eredi del professionista ottennero decreto ingiuntivo nei confronti della società cliente, deducendo che il debito era stato rateizzato e che la debitrice aveva adempiuto solo in parte, con residuo ancora dovuto. La società propose opposizione eccependo la prescrizione presuntiva del credito; il tribunale rigettò l'eccezione ritenendo che, nelle difese svolte dalla debitrice, vi fosse un'ammissione incompatibile con la prescrizione presuntiva, ossia l'assunto che il compenso non fosse stato integralmente corrisposto. In cassazione la società articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 2736-2739 c.c. e 233-239 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che il tribunale non avrebbe ammesso il giuramento decisorio deferito in via subordinata dagli eredi; con il secondo dedusse violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 214-216 c.p.c., nonché vizi motivazionali, censurando l'esclusione dell'operatività della prescrizione presuntiva. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non ha censurato la reale ratio decidendi, fondata sull'apprezzamento delle difese processuali della parte come ammissione dell'inadempimento; dichiarando inammissibile anche il primo motivo, ha rilevato che il giuramento decisorio presuppone l'assenza di una tale ammissione, presupposto che il giudice di merito aveva già accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla prescrizione presuntiva non aggredisse la concreta ratio della decisione di merito, basata non su un documento interpretato erroneamente, ma sulle difese processuali della debitrice, interpretate come ammissione che il compenso non fosse stato integralmente pagato. Di conseguenza, essendo tale accertamento non specificamente censurato, è rimasta ferma l'applicazione dell'art. 2959 c.c.; da ciò è derivata anche l'inammissibilità del motivo sul giuramento decisorio, poiché l'ammissibilità di tale mezzo presuppone che il debitore non abbia ammesso in giudizio l'estinzione dell'obbligazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2959 c.c.
L'ammissione, resa nel giudizio, che l'obbligazione non è stata estinta impedisce di avvalersi della prescrizione presuntiva e comporta il rigetto dell'eccezione.
art. 2956 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione presuntiva dei compensi professionali; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2960 c.c.
L'ammissibilità del giuramento decisorio presuppone che il debitore non abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta.
artt. 2736-2739 c.c.
Richiamati quale parametro della censura sul giuramento decisorio.
artt. 233-239 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al giuramento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato dalla ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per asserita contraddittorietà della motivazione.
art. 214 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 215 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 216 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di prescrizione presuntiva, l'eccezione del debitore è incompatibile con un'ammissione resa nel giudizio circa il mancato integrale pagamento dell'obbligazione; in tal caso opera l'art. 2959 c.c. e l'eccezione deve essere respinta.
- L'accertamento circa la presenza, negli scritti difensivi di parte, di un'ammissione incompatibile con la prescrizione presuntiva è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una specifica censura sulla ratio decidendi.
- Il giuramento decisorio è ammissibile solo se il debitore non abbia già ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta; quando tale ammissione sia stata ritenuta dal giudice di merito e non sia validamente censurata, la doglianza sulla mancata ammissione del giuramento è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si fondano su una lettura del provvedimento impugnato non riscontrabile nel testo della decisione e non colpiscono la reale ragione posta a base del rigetto.
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