Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10096/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda ex L. n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello, deducendo la violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento amministrativo svolto innanzi al TAR Toscana. Il giudice designato aveva liquidato un indennizzo di euro 3.200,00; la successiva opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 era stata rigettata dalla Corte d'appello, anche sul rilievo che non fosse stata proposta domanda di interessi. Con il ricorso per cassazione il soggetto istante ha censurato tale statuizione, denunciando violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 1173 c.c., sostenendo che gli interessi legali avrebbero dovuto essere riconosciuti comunque dalla data del decreto di liquidazione, in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione di equa riparazione, senza che fosse necessaria una specifica domanda al riguardo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al capo sugli interessi. Ha affermato che l'obbligazione di equa riparazione ha natura ex lege e indennitaria, sicché, se gli interessi non sono stati chiesti dalla data della domanda, non possono decorrere da quel momento, ma devono essere riconosciuti dalla data del decreto che liquida l'indennizzo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in parte qua; non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., riconoscendo gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione a decorrere dal deposito del decreto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001

    indica la base della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001

    regola il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 6 CEDU

    violazione dell’art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

    viene richiamato come parametro convenzionale del termine ragionevole del processo.

  • art. 1173 c.c.

    l'obbligazione di equa riparazione è ricondotta a una fonte ex lege, come "ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico".

  • art. 366 c.p.c.

    privo delle indicazioni richieste dall’art.366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c.

    il controricorso ministeriale è stato ritenuto formalmente inidoneo perché carente degli elementi richiesti dalla norma.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato dall’art. 370 c.p.c.

    viene richiamato quale norma che impone al controricorso il rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 366 c.p.c.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare il decreto in parte qua e decidere direttamente nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384 comma secondo, parte seconda c.p.c.

    è il fondamento processuale della decisione nel merito da parte della Cassazione dopo la cassazione parziale.

Massime di principio

  • L'obbligazione di equa riparazione per irragionevole durata del processo ha natura legale e indennitaria, non extracontrattuale da illecito, e si collega all'art. 1173 c.c. come fonte di obbligazione ex lege.
  • In tema di equa riparazione, gli interessi legali sulla somma liquidata possono decorrere dalla data della domanda solo se espressamente richiesti; in mancanza di tale richiesta, devono decorrere dalla data del decreto di liquidazione, in ragione del carattere indennitario del credito.
  • La rivalutazione monetaria non è riconoscibile sull'indennizzo ex L. n. 89/2001, perché incompatibile con la natura indennitaria dell'obbligazione.
  • Quando la censura riguarda il solo capo accessorio degli interessi e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare in parte qua e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.