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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10095/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di divisione dell'asse ereditario del comune genitore. Nel corso del giudizio di merito era stata separata e rinviata al giudice del lavoro la domanda del coerede odierno ricorrente relativa alla retribuzione per l'attività svolta in favore dei fratelli. Il tribunale aveva poi approvato un progetto divisionale che includeva nell'asse anche l'azienda del de cuius, i titoli al portatore e gli utili ricavati dopo il decesso dalla gestione esclusiva dei beni caduti in successione, nonché il ricavato della cessione dell'azienda di rivendita di generi di monopolio. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo non necessaria una nuova CTU, confermando che l'azienda e i relativi beni erano caduti in successione nonostante l'intestazione della licenza al solo ricorrente, e affermando che la liquidazione operata a favore del ricorrente teneva già conto della sua attività successiva alla morte del de cuius. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio motivazionale e violazione della disciplina sul trasferimento della rivendita di generi di monopolio, sostenendo che la licenza intestata a lui gli consentisse di disporre liberamente anche dell'azienda e che non dovessero essere compresi nell'asse gli utili maturati dopo l'apertura della successione; 2) illegittimità del rigetto della domanda di compensi per l'attività prestata nell'impresa familiare dalla morte del de cuius e della conseguente mancata rinnovazione della CTU; 3) vizio nella determinazione delle somme attribuite per la gestione dell'azienda di rivendita di generi di monopolio, per non essere stata considerata la sua quota ereditaria e i suoi apporti personali successivi. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando anche l'inammissibilità delle censure formulate con riferimento alla vecchia figura del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la genericità/non specificità di parte delle deduzioni. Ha affermato che l'azienda ereditaria, comprensiva anche dell'avviamento, cade in successione; che la licenza amministrativa di rivendita, pur se intestata dopo la morte a uno solo dei coeredi, non entra nel compendio ereditario ma non attribuisce la titolarità esclusiva dei beni aziendali; che nell'impresa familiare i partecipanti hanno diritto agli utili e agli incrementi, ma non alla contitolarità pro quota dei beni; e che la liquidazione effettuata dal giudice di merito aveva già riconosciuto al ricorrente un importo anche per la sua attività gestionale, sicché non era censurabile il mancato rinnovo della CTU. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese per mancata difesa degli intimati, con declaratoria del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sulla qualificazione dell'azienda di rivendita di generi di monopolio come bene compreso nell'asse ereditario e sulla quantificazione delle somme dovute in sede divisionale. Ha inoltre evidenziato l'inammissibilità delle censure formulate secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale e la violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine disposto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione nella formulazione anteriore non è invocabile per sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, con chiara localizzazione negli atti di causa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro deduzione è stata ritenuta generica e non idonea a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 246 c.p.c.

    La censura sull'inutilizzabilità della testimonianza di un coerede è stata ritenuta generica e non decisiva nel contesto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 1293/1957

    Richiamata in relazione alla disciplina delle rivendite di generi di monopolio, ma non ritenuta violata dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio quando il giudice di merito abbia già motivato in modo congruo sull'irrilevanza o superfluità dell'ulteriore indagine.
  • La mera intestazione amministrativa della licenza di rivendita a uno dei coeredi non attribuisce a costui la titolarità esclusiva dei beni aziendali caduti in successione.
  • L'azienda dell'imprenditore individuale, alla morte del titolare, entra nell'asse ereditario come complesso di beni organizzati, comprensivo del valore dell'avviamento, e va divisa tra tutti i coeredi.
  • Nell'impresa familiare i partecipanti hanno diritto a utili e incrementi nei limiti di legge, ma non acquistano la contitolarità pro quota dei beni aziendali originariamente organizzati.
  • Le censure di ricorso per cassazione devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fondano; la deduzione generica di violazioni processuali o motivazionali non è sufficiente.
  • Quando la sentenza di merito abbia già riconosciuto al coerede gestore una somma anche a titolo di compenso per l'attività svolta, non è consentito in cassazione rimettere in discussione la valutazione se non nei limiti di una puntuale e specifica critica di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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