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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10097/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale per violazione del codice della strada elevato a carico del conducente/proprietario di un'autovettura, sorpreso a circolare nel piazzale dell'aerostazione di Bari-Palese su corsia riservata ad altri veicoli. La contestazione non fu immediata perché, secondo il verbale, l'accertatore era impegnato a regolare il traffico. Il destinatario della sanzione propose opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, ma il Giudice di pace e poi il Tribunale respinsero le doglianze. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su una ricostruzione dei fatti non allegata dal Prefetto e avesse erroneamente ritenuto provati luogo e modalità dell'accertamento; 2) violazione degli artt. 101, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio l'idoneità del verbale sul luogo dell'infrazione e sulla ragione dell'omessa contestazione immediata; 3) violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 reg. att. C.d.S., per avere ritenuto sufficiente la formula del verbale circa l'accertatore impegnato a regolare il traffico, ritenuta dal ricorrente generica e di stile; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c., oltre che delle norme sulle spese, per la condanna per lite temeraria e per la liquidazione del relativo importo, ritenuta superiore ai limiti di legge e priva di prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile in parte e infondato nel resto il primo motivo, osservando che la censura non si confrontava con la sentenza impugnata e mirava a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione; ha inoltre affermato che l'indicazione del luogo nel verbale, quale piazzale dell'aerostazione di Bari-Palese, era sufficiente senza necessità del numero civico. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: la Corte ha ribadito che, nelle violazioni al codice della strada, la contestazione immediata è obbligatoria solo quando possibile e che, nei casi di materiale impossibilità tipizzati, è sufficiente l'indicazione nel verbale di una plausibile ragione del differimento; nella specie, l'essere l'agente impegnato a regolare il traffico giustificava il mancato arresto immediato. Anche il quarto motivo è stato respinto: la condanna ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta correttamente motivata in presenza di colpa grave e di un'appello giudicato manifestamente infondato e dilatorio; la liquidazione equitativa del danno è stata reputata legittima, non essendo necessaria la prova analitica del pregiudizio e risultando la somma contenuta nei parametri di riferimento. Non sono state regolate spese per il giudizio di cassazione poiché la Prefettura non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 4 e 14, Codice della strada

    norma sanzionatoria per la circolazione su corsia riservata; la violazione è stata ritenuta correttamente contestata e sanzionata

  • art. 200 Codice della strada

    la violazione deve essere immediatamente contestata quando è possibile; altrimenti è ammessa la contestazione differita

  • art. 201 Codice della strada

    nei casi di mancata contestazione immediata il verbale notificato deve indicare i motivi dell'impossibilità, se non ricorrono i casi tipizzati di impossibilità materiale

  • art. 203 Codice della strada

    richiamato come rimedio amministrativo/procedimentale rispetto al verbale opposto

  • art. 384 d.P.R. n. 495/1992

    tipizza i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata; se ricorrono, la giustificazione è insita nella natura del fatto

  • art. 385 d.P.R. n. 495/1992

    richiamato per gli elementi che devono essere contenuti nel verbale notificato

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave; il danno può essere liquidato equitativamente

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla censura sulle spese, ma non è stato ritenuto violato

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato dalla censura sulle spese, senza accoglimento

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi al contraddittorio e alla rilevazione d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione o pronuncia oltre il devoluto, ma senza fondamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul principio di non contestazione e sulla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito né una diversa lettura del compendio probatorio; il controllo di legittimità riguarda solo l'omesso esame di fatti storici decisivi o la motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
  • Nel verbale di violazione del codice della strada, l'indicazione del luogo dell'infrazione è sufficiente se consente l'identificazione concreta del fatto; non è necessaria l'indicazione del numero civico quando siano riportati dati idonei a individuare il sito.
  • Per le violazioni stradali, la contestazione immediata è dovuta solo quando concretamente possibile; nei casi di impossibilità materiale la mancata contestazione è legittima se il verbale indica una ragione plausibile e coerente con la situazione accertata.
  • Quando l'agente è impegnato in attività istituzionali incompatibili con l'interruzione del servizio, la contestazione differita può essere giustificata, senza che il giudice debba sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere affermata anche in presenza di colpa grave, intesa come mancato impiego della normale diligenza che avrebbe consentito di percepire facilmente l'infondatezza della pretesa o dell'impugnazione; il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice senza prova analitica del suo esatto ammontare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

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